Turismo: SCIA per strutture ricettive, nuova modulistica e iter SUAP

di Redazione PMI.it

16 Giugno 2026 12:00

logo PMI+ logo PMI+
Dal 2026 moduli unici per alberghi, extra-alberghiero e strutture all'aria aperta, con CIN, codici ISTAT e tre tipi di SCIA da presentare al SUAP del Comune

La SCIA per le strutture ricettive è la segnalazione che consente di aprire o modificare un’attività di ospitalità presentandola al SUAP del Comune, con verifiche delle amministrazioni successive all’avvio. Da giugno 2026 la modulistica diventa unica e standardizzata su tutto il territorio nazionale per le tre famiglie di strutture, alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta, in base all’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026. I nuovi moduli richiedono il CIN) adottano la classificazione ISTAT a tre livelli e prevedono tre formule di SCIA, semplice, unica e condizionata.

In sintesi:

  • la SCIA per le strutture ricettive si presenta al SUAP del Comune e permette di avviare subito l’attività, salvo i casi in cui serve un’autorizzazione;
  • da giugno 2026 i moduli sono unici a livello nazionale per le strutture alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta, in base all’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026 (GU n. 77/2026);
  • i modelli richiedono il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e la classificazione ISTAT su macrocategoria, categoria e sottocategoria;
  • il procedimento si articola in SCIA semplice, SCIA unica e SCIA condizionata, per apertura, variazione e, per l’aria aperta, ampliamento;
  • le Regioni hanno adeguato i contenuti variabili entro il 17 maggio 2026, i Comuni entro l’inizio di giugno 2026, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo.

Quando serve la SCIA per una struttura ricettiva

La SCIA struttura ricettiva è richiesta per avviare, modificare o ampliare un’attività di ospitalità esercitata in forma imprenditoriale, nelle tre famiglie alberghiera, extra-alberghiera e all’aria aperta. La segnalazione si presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede la struttura, secondo il regime dei procedimenti definito dal DLgs 222/2016. L’attività può iniziare dalla presentazione, mentre le verifiche di completezza e veridicità avvengono dopo.

L’obbligo riguarda anche chi gestisce locazioni brevi in forma imprenditoriale, tenuto alla SCIA dal superamento della soglia di immobili stabilita dalla legge di Bilancio 2026. Per le case affittate ai turisti in forma occasionale, invece, molte Regioni chiedono soltanto una comunicazione.

Tre moduli nazionali per tre macro-categorie

L’Accordo della Conferenza Unificata n. 22/CU del 18 marzo 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2026) adotta tre moduli SCIA, uno per ciascuna famiglia di strutture, validi come standard minimo su tutto il territorio nazionale. Ogni modulo copre le tipologie della propria famiglia e accoglie nuove forme di ospitalità assenti nei modelli precedenti.

Modulo Famiglia Tipologie principali
Allegato 1 Aria aperta campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta, garden sharing
Allegato 2 Alberghiere alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, alberghi diffusi
Allegato 3 Extra-alberghiere affittacamere, B&B, case vacanza, ostelli, rifugi, case per ferie, boat&breakfast

Tra le nuove tipologie ricettive compaiono formule non tradizionali come garden sharing, boat&breakfast, alloggi galleggianti e ospitalità diffusa, collocate nella tassonomia nazionale aggiornata.

SCIA semplice, unica e condizionata

Il procedimento prende tre forme a seconda di quante segnalazioni e autorizzazioni servono insieme alla SCIA. La forma scelta determina se l’attività parte subito o dopo l’acquisizione di un titolo.

Modello Quando si presenta Cosa comporta
SCIA semplice l’avvio o la modifica richiede solo la segnalazione l’attività può iniziare dalla presentazione, con controlli successivi del SUAP
SCIA unica insieme alla SCIA servono altre segnalazioni, comunicazioni o notifiche un’unica presentazione raccoglie tutti gli adempimenti contestuali
SCIA condizionata l’attività dipende anche da un’autorizzazione o da un atto di assenso l’avvio è subordinato all’acquisizione del titolo richiesto

La documentazione da allegare alla SCIA

Tutti e tre i moduli prevedono un quadro della documentazione organizzato in quattro blocchi, da comporre secondo la forma di SCIA e la tipologia di struttura:

  • documentazione obbligatoria, cioè planimetria dei locali, documento d’identità e dichiarazioni di onorabilità dei soci e del rappresentante;
  • segnalazioni della SCIA unica, come notifica sanitaria, SCIA somministrazione, SCIA prevenzione incendi e SCIA insegna;
  • domande della SCIA condizionata, tra cui classificazione della struttura, insegna ed eventuali autorizzazioni regionali;
  • bollo e diritti, con marca da bollo o assolvimento virtuale, obbligatori in caso di SCIA condizionata.

Il CIN e la classificazione ISTAT nel modulo

Il nuovo modulo richiede il Codice Identificativo Nazionale (CIN) come dato che identifica la struttura nella Banca Dati delle Strutture Ricettive. Il codice, introdotto dal decreto Anticipi (art. 13-ter del DL 145/2023, convertito dalla legge 191/2023), va richiesto prima della segnalazione, esposto sulla struttura e riportato in ogni annuncio. Accanto al CIN, il modulo adotta la classificazione ISTAT articolata in macrocategoria, categoria e sottocategoria, con voci regionali e provinciali selezionabili dai menù del modello.

Apertura, variazione e ampliamento

I moduli distinguono tre casistiche di comunicazione. L’apertura riguarda l’avvio di una nuova attività; la variazione si presenta sullo stesso modulo indicando il CIN già assegnato e le modifiche di capacità, dotazioni o classificazione; l’ampliamento è previsto come pratica autonoma per le strutture all’aria aperta, dove prima non esisteva come opzione separata. Le variazioni seguono lo stesso iter dell’apertura, senza una nuova segnalazione di avvio.

Chi controlla la SCIA della struttura ricettiva

Dopo la presentazione, la SCIA è soggetta ai controlli di più autorità con competenze distinte, in un sistema di vigilanza successiva all’avvio dell’attività:

  • il SUAP riceve la segnalazione, verifica la completezza e coordina i controlli tra gli enti, gestendo la SCIA condizionata;
  • il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e applica le sanzioni per dichiarazioni false, con decadenza dai benefici secondo l’art. 75;
  • le Regioni controllano la classificazione della struttura e definiscono le variabili regionali del modulo;
  • i Vigili del Fuoco intervengono sulla prevenzione incendi per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere oltre 25 posti letto e per quelle all’aria aperta oltre 400 persone, ai sensi del DPR 151/2011;
  • la ASL riceve la notifica sanitaria quando si somministrano alimenti e bevande, in base al Regolamento CE 852/2004;
  • Prefettura e Questura verificano le cause di divieto e decadenza previste dal Codice antimafia (DLgs 159/2011).

I tempi di adeguamento dei Comuni

L’art. 1 dell’Accordo fissa due scadenze per l’aggiornamento dei moduli, calcolate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le Regioni hanno adeguato i contenuti informativi variabili entro 45 giorni, cioè entro il 17 maggio 2026; i Comuni adeguano la modulistica in uso entro 60 giorni, quindi all’inizio di giugno 2026. Conviene verificare presso il SUAP del proprio Comune la data di adozione del nuovo modello, dato che l’aggiornamento avviene in momenti diversi sul territorio.