Neutralizzazione contributi in cumulo: diniego INPS al vaglio della Consulta

Risposta di Anna Fabi

9 Ottobre 2026 08:00

Fabio chiede:

L’Inps dice che non posso neutralizzare contributi penalizzanti perché ho esercitato il cumulo pensioni ma che, in ogni caso, non ne avrei avuto vantaggi poiché non incidono sulle medie retributive su cui si basa quota A e B essendo le tre componenti calcolate con metodi diversi: quota dipendente con il retributivo, quota titolare d’impresa in GS e quota versamenti volontari con il contributivo. È corretto? La neutralizzazione in cumulo vale solo per la parte relativa al lavoro dipendente?

La risposta dell’INPS sulla neutralizzazione dei contributi corrisponde alla posizione che l’Istituto sostiene oggi per la pensione in cumulo: chi ha cumulato i periodi di più gestioni deve utilizzarli tutti, e nessuna quota può essere ricalcolata escludendo i contributi sfavorevoli, compresa quella da lavoro dipendente.

La seconda motivazione è esatta per i redditi da titolare d’impresa, che non entrano nelle medie della quota A e quota B da lavoro dipendente. Va invece verificata per i contributi volontari, che possono abbassare quelle medie se sono accreditati nel fondo dei lavoratori dipendenti negli ultimi anni prima della pensione.

Sulla compatibilità tra cumulo e neutralizzazione la Corte costituzionale terrà udienza pubblica il 17 novembre 2026: dalla decisione dipende la possibilità di chiedere il ricalcolo della quota retributiva per chi ha liquidato la pensione in cumulo.

Cumulo gratuito e contributi sfavorevoli: il vincolo del comma 243

L’INPS esclude la neutralizzazione nella pensione in cumulo in base all’art. 1, comma 243, della L. n. 228/2012, secondo cui la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto «tutti e per intero» i periodi assicurativi accreditati nelle diverse gestioni. Per l’Istituto, togliere dal calcolo i periodi meno favorevoli equivale a usare la contribuzione solo in parte, cioè a fare ciò che la norma vieta.

La Corte costituzionale (sent. n. 110/2025, depositata il 17 luglio 2025) ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sul calcolo della quota pubblica di una pensione in cumulo. Ha definito il comma 243 un autonomo ostacolo alla domanda di neutralizzazione, richiamando la sentenza della Cassazione n. 4845 del 16 febbraio 2023 sulla regola gemella della totalizzazione (art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2006). La pronuncia è di rito: il giudice rimettente aveva omesso di impugnare il comma 243, e la Corte ha indicato che per portare il cumulo al suo esame serve una questione di legittimità autonoma su quella norma.

Calcolo pro quota: medie retributive separate per gestione

Nella pensione in cumulo ogni gestione calcola la propria quota con le sue regole e sulle sue retribuzioni di riferimento, come stabilisce l’art. 1, comma 245, della L. n. 228/2012. I redditi da titolare d’impresa concorrono quindi soltanto alla quota della gestione dei commercianti o degli artigiani.

Il sistema di calcolo si stabilisce sommando l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 in tutte le gestioni del cumulo. Con almeno 18 anni a quella data, le quote delle gestioni che lo prevedono sono retributive fino al 31 dicembre 2011. I periodi dal 1° gennaio 2012 si calcolano con il contributivo ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011.

Nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti la quota A si calcola sulla media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane di contribuzione prima della decorrenza, e la quota B su quella degli ultimi dieci anni. Le settimane successive al 2011 generano una quota contributiva; se cadono in quel periodo di riferimento, la loro retribuzione entra anche nella media retributiva delle quote A e B.

L’effetto dei contributi successivi sulla quota da lavoro dipendente cambia con la gestione in cui sono accreditati:

Contributi nella pensione in cumulo Effetto sulla quota A e sulla quota B da lavoro dipendente
Contributi da titolare d’impresa nella gestione commercianti o artigiani Concorrono solo alla quota della gestione autonoma (art. 1, comma 245, L. n. 228/2012)
Versamenti volontari nel Fondo lavoratori dipendenti, compresi nel periodo di riferimento delle medie Entrano nella media della quota A e della quota B anche quando generano una quota contributiva (art. 1, comma 245, L. n. 228/2012; art. 3, comma 8, L. n. 297/1982 per la quota A; art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011)
Versamenti volontari accreditati in un’altra gestione Concorrono solo alla quota di quella gestione (art. 1, comma 245, L. n. 228/2012)
Contributi calcolati con il sistema contributivo, in qualunque gestione Formano il montante della propria quota, che si calcola senza medie retributive e su cui la neutralizzazione non opera (Messaggio INPS n. 883 del 23 febbraio 2022)

Neutralizzazione quote retributive di dipendenti e autonomi

Fuori dal cumulo la neutralizzazione si applica alle quote retributive dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Le quote contributive ne sono escluse perché si calcolano sul montante dei versamenti, senza una media di retribuzioni da proteggere.

Per i dipendenti la Corte costituzionale (sent. n. 264/1994 e n. 82/2017) ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 8, della L. n. 297/1982 nella parte in cui consentiva che i periodi meno retribuiti o di disoccupazione dell’ultimo quinquennio, non necessari al diritto, riducessero la pensione. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS la sentenza n. 173/2018 ha esteso il principio, dichiarando illegittimi l’art. 5, comma 1, della L. n. 233/1990 e l’art. 1, comma 18, della L. n. 335/1995.

Il requisito comune è che i contributi da escludere siano successivi al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima e non servano al diritto alla pensione. Se la neutralizzazione fosse ammessa anche in cumulo, il ricalcolo riguarderebbe quindi le sole quote liquidate con il retributivo: con un’unica quota retributiva, quella da lavoro dipendente, il beneficio sarebbe circoscritto a essa.

Corte costituzionale, udienza 17 novembre 2026 sul cumulo

La Corte costituzionale discuterà in udienza pubblica la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con l’ordinanza del 7 gennaio 2026 (reg. ord. n. 24/2026, Gazzetta Ufficiale n. 8 del 25 febbraio 2026). Il giudizio riguarda lo stesso titolare di pensione di vecchiaia in cumulo della sentenza n. 110/2025. Il pensionato chiede di escludere dal calcolo della quota pubblica gli ultimi incarichi di supplenza, pagati meno degli impieghi precedenti.

Questa volta il giudice impugna l’art. 43, primo comma, del DPR n. 1092/1973 in combinato disposto con l’art. 1, commi 239, 243 e 245, della L. n. 228/2012. Secondo l’ordinanza, il comma 243 stabilisce quali periodi entrano nel cumulo e serve a impedire che l’assicurato scelga i contributi da conferire. La neutralizzazione opera dopo, nel calcolo di ciascuna quota secondo le regole della gestione richiamate dal comma 245: esclude solo la retribuzione del periodo sfavorevole, mentre i contributi versati sono acquisiti dall’ente.

La vicenda nasce nella gestione dei dipendenti pubblici. Una pronuncia sul comma 243, che l’INPS applica a tutte le gestioni, stabilirebbe se il cumulo gratuito impedisce la neutralizzazione anche nelle quote retributive del settore privato.

Quota da dipendente, gestione autonoma e volontari

Nel suo caso la prima motivazione dell’INPS è conforme alla prassi attuale: con la pensione liquidata in cumulo l’Istituto respinge la domanda di neutralizzazione su qualunque quota, e la Corte costituzionale non ha ancora deciso nel merito sul comma 243.

La seconda motivazione è esatta per i contributi da titolare d’impresa, che concorrono solo alla quota della gestione autonoma e, se successivi al 2011, si calcolano con il contributivo. I versamenti volontari fanno invece parte della quota della gestione in cui sono accreditati, e la verifica parte dall’estratto conto contributivo:

  • la gestione di accredito stabilisce a quale quota della pensione appartengono i volontari;
  • se i volontari sono accreditati nel Fondo lavoratori dipendenti, conta la loro collocazione nel periodo di riferimento della quota A e della quota B;
  • la retribuzione su cui sono stati calcolati, confrontata con la media degli anni di lavoro dipendente, indica se abbassano la quota;
  • la data in cui l’anzianità complessiva ha raggiunto il minimo per il diritto, 20 anni per la pensione di vecchiaia, segna il confine oltre il quale i contributi sono neutralizzabili.

Se i volontari sono nel Fondo lavoratori dipendenti, ricadono nel periodo di riferimento e hanno una retribuzione inferiore alla media precedente, riducono la quota A e la quota B anche quando la loro quota è contributiva. In questa ipotesi l’affermazione dell’INPS sull’assenza di effetti non è esatta, e il prospetto di liquidazione della pensione permette di misurarne l’impatto.

Il rigetto si impugna con ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento (Circolare INPS n. 48 del 17 maggio 2023). Il ricorso va al Comitato della gestione che ha istruito la domanda di pensione, cioè quella dell’ultima contribuzione. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso è possibile agire in giudizio (artt. 46, comma 6, e 47, comma 4, della L. n. 88/1989). La decisione che seguirà l’udienza del 17 novembre indicherà se una nuova domanda di ricostituzione della pensione ha fondamento anche per le pensioni in cumulo.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Anna Fabi