Dal 15 giugno la PA trattiene i compensi dei professionisti con cartelle esattoriali

di Barbara Weisz

10 Aprile 2026 11:33

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Dal 15 giugno 2026, la PA scomputa automaticamente le cartelle dai compensi dovuti ai professionisti, anche sotto i 5.000 euro. Come funziona e come tutelarsi.

Dal 15 giugno 2026 i professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione rischiano di non incassare l’intero compenso: se risultano inadempienti su una o più cartelle esattoriali — di qualunque importo — la PA dirige il pagamento direttamente all’Agente della riscossione, versando al professionista solo l’eventuale differenza rispetto alle somme a ruolo pendenti.

Lo prevede il comma 725 della legge 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026), che ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del DPR 602/1973. E la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 ha fornito le istruzioni applicabili a tutti gli uffici giudiziari e, per estensione, all’intera PA.

Pagamenti PA con somme a ruolo: le regole 2026

La disciplina generale sui pagamenti PA — contenuta nel comma 1 dell’art. 48-bis DPR 602/1973 — prevede che le amministrazioni verifichino la presenza di cartelle esattoriali solo se il pagamento supera i 5.000 euro. Sotto questa soglia, la PA procede senza controlli. In caso di inadempienza accertata, sospende il pagamento per sessanta giorni e invia segnalazione ad AdER, che poi avvia le procedure di recupero. Per i professionisti, il nuovo comma 1-ter capovolge entrambe le regole. La verifica scatta indipendentemente dall’importo del compenso: anche una parcella da poche centinaia di euro è soggetta al controllo. E in caso di inadempienza, non c’è sospensione ma dirottamento del pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, versando al professionista solo la quota eventualmente eccedente.

Autonomi e professionisti con doppia stretta

La norma si applica ai soggetti che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR — la categoria fiscale che include tutti gli esercenti arti e professioni. La circolare del Ministero della Giustizia elenca a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

  • gli avvocati, inclusi quelli che operano in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita;
  • gli ausiliari del giudice e i periti di parte;
  • i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario;
  • ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 TUIR.

Anche il patrocinio a spese dello Stato non rappresenta un’esenzione: la circolare chiarisce esplicitamente che la verifica si applica a questi compensi, chiudendo ogni spazio interpretativo in senso contrario.

Scomputo del debito dal compenso

L’ufficio contabile competente — per gli uffici giudiziari lo Sportello Spese di Giustizia — effettua la verifica telematica sulla posizione debitoria del professionista prima di procedere al pagamento. Se emerge un’inadempienza da cartella esattoriale di qualunque ammontare, l’ufficio non sospende il pagamento ma procede in questo modo:

  • versa direttamente all’Agente della riscossione la quota corrispondente al debito risultante dalla verifica, fino a concorrenza del compenso da liquidare;
  • versa al professionista l’eventuale importo residuo, se il compenso supera il debito accertato;
  • in assenza di eccedenza, il professionista non riceve nulla.

La distinzione rispetto al meccanismo precedente è netta: non c’è un periodo di attesa di 60 giorni né una segnalazione all’agente della riscossione per l’avvio delle procedure esecutive. Lo scomputo è immediato e automatico.

La trappola delle prestazioni pregresse

Il passaggio più insidioso della circolare riguarda la retroattività della misura: le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 15 giugno 2026 indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. In pratica, anche i compensi maturati nel corso del 2025 o nei primi mesi del 2026 — se liquidati dopo il 15 giugno — sono soggetti alla verifica e allo scomputo automatico.

Un professionista che ha fatturato alla PA mesi fa e attende la liquidazione, rischia di vedersi decurtare il compenso per cartelle che nulla hanno a che fare con quella specifica prestazione.

I profili di legittimità costituzionale

L’Unione Nazionale Avvocati ha preannunciato un ricorso al TAR Lazio contro la circolare del 17 marzo, contestandone la legittimità costituzionale: l’esito del procedimento potrebbe modificare il quadro, ma non è prudente attenderlo senza mettere in ordine la propria posizione fiscale.

Come tutelarsi prima del 15 giugno

Le azioni per i professionisti che hanno crediti verso la PA e cartelle esattoriali pendenti, la prima cosa da fare è verificare la propria situazione debitoria sul portale di AdER, accedendo all’area riservata con SPID o CIE: l’estratto di ruolo consente di avere un quadro aggiornato delle cartelle notificate e non ancora saldate. Disponibile anche la nuova funzionalità che permette la richiesta entro 24 ore del Prospetto unico nazionale con le pendenze registrate sull’intero territorio italiano.

La seconda cosa da fare, se non è possibile regolarizzare subito la pendenza, è quella di rateizzare il debito prima della scadenza: un piano di rateizzazione regolarmente in corso — con rate pagate — consente di non risultare inadempienti ai fini della verifica.

Chi aderisce entro il 30 aprile alla Rottamazione quinquies e mantiene i pagamenti in regola risulterà in posizione protetta, a condizione che la rateizzazione sia attiva al momento della verifica.