Bonus prima casa per italiani all’estero solo per trasferimenti lavorativi

di Teresa Barone

13 Marzo 2026 10:27

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L’applicazione dell’aliquota ridotta sull’imposta di registro per l’acquisto della prima casa da parte degli espatriati è consentita solo se il trasferimento avviene per motivi lavorativi.

Il Ministero dell’Economia ha posto un argine interpretativo sull’accesso alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in Italia da parte dei cittadini residenti all’estero. Durante l’interrogazione in Commissione finanze dell’11 marzo 2026, il sottosegretario Lucia Albano ha ribadito che lo sconto sull’imposta di registro resta indissolubilmente legato al trasferimento fuori dai confini nazionali per accertati motivi di lavoro, escludendo altre fattispecie dalla norma agevolativa.

Esclusione del beneficio per immobili ereditati e investimenti generici

La precisazione del MEF chiarisce un dubbio frequente relativo ai connazionali residenti all’estero che entrano in possesso di un’abitazione sul territorio italiano attraverso una successione. Il trattamento fiscale di favore, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 2%, non può essere riconosciuto ai soggetti che ereditano l’immobile dai genitori se il loro trasferimento all’estero non è stato dettato da esigenze professionali.

L’amministrazione finanziaria sottolinea che l’agevolazione non nasce come uno strumento per favorire l’investimento immobiliare generico dei cittadini non residenti, bensì come una misura di sostegno specifica. Di conseguenza, chi desidera acquistare o regolarizzare la proprietà di un immobile in Italia senza possedere il requisito del lavoro all’estero dovrà corrispondere le imposte in misura ordinaria.

I tre requisiti per l’aliquota ridotta prima casa

Per accedere legittimamente allo sconto fiscale, la normativa attuale e le recenti conferme ministeriali impongono il rispetto di precise condizioni soggettive e oggettive. La mancata corrispondenza anche di uno solo di questi criteri espone il contribuente al rischio di accertamento e recupero delle imposte non versate.

I criteri fondamentali prevedono:

  • il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero per documentate ragioni di lavoro;
  • la permanenza della residenza o lo svolgimento dell’attività professionale in Italia per un periodo minimo di cinque anni prima dell’espatrio;
  • l’ubicazione dell’immobile acquistato nel Comune di nascita o in quello dove il contribuente risiedeva o lavorava prima di trasferirsi fuori dai confini nazionali.

Compatibilità con il diritto unionale e profili di rischio

Un passaggio rilevante delle dichiarazioni del sottosegretario riguarda il possibile contrasto con il diritto dell’Unione Europea qualora il beneficio venisse esteso indiscriminatamente. Il Ministero ritiene che un’interpretazione troppo estensiva della norma, slegata dal nesso lavorativo, possa generare dubbi di legittimità rispetto ai principi di libera circolazione e parità di trattamento nel mercato unico.

Questa cautela normativa suggerisce l’assenza di aperture a breve termine per includere gli immobili ereditati o gli investimenti a scopo turistico nel perimetro delle agevolazioni prima casa per gli iscritti AIRE, blindando la disciplina attuale intorno alla figura del lavoratore espatriato.