Figlio inabile e pensione ai superstiti, quando scattano gli arretrati

Risposta di Barbara Weisz

22 Luglio 2026 08:41

Giovanni chiede:

Posso chiedere l’esenzione dalla decurtazione della mia pensione indiretta (Art.1 Comma 41 L. 335/95) in misura retroattiva (con diritto a rimborso arretrati) rispetto alla data in cui mio figlio è stato dichiarato disabile al 100% e inabile al lavoro, con relativa assegnazione di una propria pensione di invalidità?

L’esenzione dalla decurtazione prevista dall’art. 1, comma 41, della legge 335/1995 e il rimborso degli arretrati sono possibili a una sola condizione, che non è legata alla data in cui suo figlio è stato dichiarato inabile al lavoro: conta il giorno in cui è deceduto l’assicurato da cui deriva la pensione indiretta; l’inabilità del figlio deve già sussistere in quel momento, anche se accertata anni dopo. Se le cose stanno così, il riconoscimento tardivo non le toglie nulla e gli arretrati sono dovuti. Se invece l’inabilità è insorta dopo quel decesso, il diritto non sorge in alcuna misura.

Quando scatta il diritto del figlio inabile alla quota di pensione

Il figlio maggiorenne ha diritto a una quota della pensione ai superstiti se, alla data della morte dell’assicurato, era inabile al lavoro e vivente a suo carico. Lo prevede l’art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 come modificato dall’art. 22 della legge n. 903/1965, e l’inabilità va intesa nel senso rigoroso dell’art. 8, comma 1, della legge n. 222/1984, ossia assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Cassazione (ord. n. 27448/2017) ha affermato che l’inabilità sopraggiunta dopo il decesso è irrilevante.

Da questa contitolarità discende l’effetto che le interessa. L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 esclude i limiti di cumulabilità fra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario quando il nucleo comprende figli inabili «individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma»: il rinvio è proprio alla norma che individua gli aventi diritto. Finché suo figlio non è avente diritto, la decurtazione opera; nel momento in cui lo diventa, non opera più. Vale anche la contitolarità in sé: la quota complessiva del nucleo sale dal 60% all’80% della pensione del dante causa.

Riconoscimento tardivo dell’inabilità con effetto retroattivo

La vivenza a carico e l’inabilità sono situazioni di fatto, e il loro accertamento medico-legale può intervenire in qualunque momento successivo.

Nella vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 11190 del 28 aprile 2025 l’inabilità del figlio alla data del decesso del genitore era stata accertata da una consulenza tecnica disposta in appello, molti anni dopo l’evento. La Corte non ha contestato la retroattività dell’accertamento, ha censurato la prova della vivenza a carico, che grava sul figlio ai sensi dell’art. 2697 c.c.

La stessa ordinanza ricorda che la vivenza a carico non coincide con la convivenza né con la totale soggezione finanziaria: occorre dimostrare che il genitore provvedeva al mantenimento del figlio in via continuativa e almeno prevalente. Sul versante reddituale la Cassazione (ord. n. 23058/2020) considera a carico il figlio maggiorenne inabile il cui reddito non superi il limite previsto per la pensione di invalidità civile totale.

Su questo, la pensione di inabilità percepita da suo figlio va qualificata con precisione, perché se si tratta di inabilità previdenziale ex legge n. 222/1984, fondata su contributi da lavoratore, sia il requisito sanitario alla data del decesso sia la non autosufficienza economica vanno dimostrati con maggiore attenzione rispetto all’ipotesi della sola invalidità civile.

Arretrati pensione ai superstiti, tre situazioni e tre regimi

Il termine applicabile agli arretrati non è unico e dipende da come si qualifica l’omissione originaria. La distinzione discende dagli artt. 47 e 47-bis del DPR n. 639/1970, come modificati dall’art. 38 del DL n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, ed è recepita dalla Circolare INPS n. 95 del 31 luglio 2014.

Situazione di fatto Regime degli arretrati
Inabilità del figlio insorta dopo il decesso dell’assicurato Nessun diritto alla quota di pensione ai superstiti e nessuna esenzione dalla decurtazione, in nessuna misura
Inabilità già esistente al decesso, accertata e dichiarata solo in seguito Domanda di ricostituzione senza termini di decadenza, arretrati dovuti nei cinque anni anteriori alla domanda per la prescrizione dell’art. 47-bis del DPR n. 639/1970
Inabilità già portata a conoscenza dell’INPS in sede di domanda e non valutata nella prima liquidazione Riconoscimento parziale della prestazione, azione giudiziaria entro tre anni dal provvedimento ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DPR n. 639/1970

La ricostituzione della pensione chiesta per fatti non noti all’Istituto alla data della prima liquidazione non incontra alcuna decadenza, e la Circolare INPS n. 95/2014 esclude che il comma 6 dell’art. 47 possa essere applicato in via estensiva o analogica oltre le ipotesi di prima liquidazione viziata da errore su elementi già disponibili. Se dunque l’inabilità di suo figlio non era stata accertata né rappresentata all’INPS quando la pensione le è stata liquidata, il suo caso ricade nella seconda riga della tabella e il limite è quello quinquennale. La domanda si presenta con

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz