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Rivalutazione della reversibilità e soglie di riduzione 2026

di Anna Fabi

Pubblicato 16 Gennaio 2026
Aggiornato 13 Settembre 2026 07:37

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La perequazione alza sia l'assegno sia i limiti di reddito che lo riducono, con effetti diversi secondo la natura degli altri redditi del superstite

La rivalutazione annuale delle pensioni agisce due volte sui trattamenti ai superstiti: alza l’importo teorico dell’assegno e, insieme, sposta verso l’alto i limiti di reddito che ne determinano la riduzione. Le regole di calcolo delle quote e il funzionamento delle decurtazioni sono trattati nella guida sulla pensione di reversibilità.

Perequazione 2026 applicata ai trattamenti ai superstiti

L’indice di perequazione provvisorio per il 2026 è pari all’1,4% e si applica anche alle pensioni ai superstiti, con le stesse regole valide per le pensioni dirette. Il valore è stato fissato dal decreto interministeriale 19 novembre 2025 e recepito dall’INPS con la circolare 19 dicembre 2025, n. 153, salvo conguaglio in sede di perequazione dell’anno successivo.

L’adeguamento opera per fasce di importo sul complesso dei trattamenti percepiti:

  • rivalutazione piena all’1,4% fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè 2.413,60 euro mensili;
  • rivalutazione al 90% dell’indice, pari all’1,26%, per la fascia compresa fra quattro e cinque volte il minimo, fino a 3.017,00 euro;
  • rivalutazione al 75% dell’indice, pari all’1,05%, per la parte eccedente cinque volte il minimo.

Poiché la quota del superstite è una percentuale della pensione del defunto, la rivalutazione agisce a monte sul trattamento di riferimento e si trasferisce all’assegno ai superstiti nella misura spettante.

Soglie di reddito aggiornate con lo stesso indice

I limiti oltre i quali l’assegno si riduce sono multipli del trattamento minimo annuo e crescono quindi dell’1,4%, come gli assegni. Nel 2026 la prima soglia sale da 23.532,60 a 23.862,15 euro, la seconda da 31.376,80 a 31.816,20 euro, la terza da 39.221,00 a 39.770,25 euro, secondo la tabella F pubblicata nell’allegato 2 alla circolare INPS n. 153/2025.

Il movimento parallelo di assegno e soglie ha un effetto diverso secondo la natura degli altri redditi del beneficiario. Chi affianca alla reversibilità una pensione diretta, rivalutata nella stessa misura, conserva la propria posizione nelle fasce. Chi percepisce redditi da lavoro o da capitale cresciuti oltre l’1,4% può invece attraversare una soglia e subire la decurtazione per la prima volta.

Limiti alla decurtazione e casi di esclusione

La riduzione colpisce l’intero importo dell’assegno e non la sola parte eccedente la soglia, con due correttivi previsti dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il trattamento risultante dal cumulo fra reddito e pensione ridotta non può scendere sotto quello spettante a chi si collochi al limite massimo della fascia precedente, e la decurtazione non può superare l’ammontare dei redditi che la determinano.

Il secondo limite discende dalla sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 2022, n. 162, recepita dall’INPS con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108. Chi supera una soglia di poco subisce quindi una decurtazione contenuta, distante dal 25% nominale.

Nessuna riduzione si applica, a qualsiasi livello di reddito, quando nel nucleo familiare del titolare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro.