Il Superbonus sta per arrivare al capolinea e, con la scadenza del 31 dicembre 2025 in vista, la detrazione sta per cessare per tutti coloro che non hanno concluso i lavori previsti. A partire da gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate avvierà infatti controlli a tappeto sugli edifici per i quali è stata richiesta l’agevolazione fiscale, con particolare attenzione ai condomini che hanno ottenuto la proroga per i lavori fino alla fine dell’anno.
Per i proprietari che hanno avviato i lavori in buona fede ma che si ritrovano con cantieri aperti ed efficientamento energetico non raggiunto, la situazione potrebbe farsi complessa. In caso di irregolarità, infatti, il diritto alla detrazione decade e scatta l’obbligo di restituzione delle somme percepite, con l’aggiunta di interessi e sanzioni.
Ispezioni sullo stato dei lavori nei cantieri Superbonus
Da gennaio 2026, il Fisco si concentrerà sui cantieri che a fine dicembre risultavano ancora in corso. È chiaro, infatti, che il requisito fondamentale per avere diritto alla detrazione era il completamento dei lavori e, se il cantiere non è chiuso prima della dichiarazione dei redditi, il diritto alla detrazione decade anche se sono stati sostenuti pagamenti in acconto. In altre parole, se i lavori non sono stati ultimati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale in corso, non si potrà più usufruire del Superbonus per quell’intervento. Il completamento del cantiere, quindi, è condizione sine qua non per poter beneficiare della detrazione.
Recupero detrazione senza il salto di due classi energetiche
Un altro aspetto centrale riguarda l’efficientamento energetico. Per ottenere il Superbonus è necessario che l’edificio possa vantare, dopo i lavori, il salto di due classi energetiche (come previsto dalla normativa di riferimento per la concessione del beneficio fiscale). Qualora questo requisito non fosse stato rispettato, anche se il cantiere fosse stato completato, scatta il recupero delle detrazioni già usufruite. Se l’Agenzia delle Entrate accerterà la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti, procederà dunque al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.
Non solo: la sanzione per i bonus edilizi è pari al 25% delle somme non spettanti, con un termine di cinque anni per la notifica. In caso di irregolarità riscontrate durante i controlli, peraltro, la sanzione non riguarda solo l’importo non spettante, ma si estende anche agli interessi e alle penali legate al ritardo nel rimborso.
Chi rischia a breve un controllo fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha già avviato le ispezioni sui lavori completati, in particolare su quelli che non hanno visto una revisione della rendita catastale. Entro fine 2025, i controlli riguarderanno i condomini che hanno usufruito della cessione del credito. In questi casi, la responsabilità fiscale ricade principalmente sui committenti, ossia i condomini che hanno deliberato i lavori. Anche se le irregolarità riguardano asseverazioni tecniche o calcoli sugli stati di avanzamento lavori, dunque, la responsabilità fiscale non ricadrà sugli esecutori dei lavori o sui fornitori, a meno che non vi sia un concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Se l’amministratore del condominio non ha adempiuto ai suoi doveri può essere ritenuto responsabile, ma solo se viene revocato per inadempienza; diversamente si dà per scontato che il suo operato sia stato approvato dai condomini e quindi non sarà possibile rivalersi su di lui in caso di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Le irregolarità potrebbero costare molto care, e i proprietari di immobili coinvolti nel Superbonus devono essere preparati ad affrontare le verifiche, evitando che il sogno di migliorare la propria casa si trasformi in un incubo fiscale.