Sono un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri. In data 23/03/2029 compirò 56 anni ed in quella data penso di andare in pensione con 37 anni e 6 mesi di servizio effettivo, tutti prestati nell’Arma. Volevo sapere se ho diritto al calcolo del moltiplicatore, avendo superato i 55 anni (meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia posta per noi a 60 anni), oppure possono essere conteggiati anche gli anni figurativi (cosiddetto aumento di 1/5) oppure ancora posso calcolare gli anni regolarmente riscattati sempre nell’Arma (sempre quelli di 1/5 , ne ho riscattati 22 mesi).
A 56 anni, con 37 anni e 6 mesi di servizio effettivo, il brigadiere dei Carabinieri non ha diritto al moltiplicatore della pensione. L’uscita anticipata a domanda non rientra nei casi in cui l’incremento sostituisce l’ausiliaria, e i mesi di aumento di un quinto e quelli riscattati non contano come servizio effettivo.
Il moltiplicatore per le Forze armate e di polizia
Il moltiplicatore, previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, incrementa il montante contributivo di cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio per l’aliquota del 33%. Per Carabinieri e Guardia di Finanza opera in alternativa all’ausiliaria, previa opzione; per le Forze di polizia a ordinamento civile spetta alla cessazione per limiti di età. Aver superato i 55 anni non basta.
Requisiti di accesso al moltiplicatore
Per il personale militare l’accesso avviene in questi casi:
- collocamento a riposo per limiti di età del grado, con opzione tra ausiliaria e moltiplicatore;
- cessazione a domanda con almeno 40 anni di servizio militare effettivo, nei casi ammessi per ufficiali e sottufficiali (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/1997 e art. 2229, comma 6, del Codice dell’ordinamento militare);
- raggiungimento del limite di età senza l’idoneità richiesta per l’ausiliaria.
La cessazione a domanda nei cinque anni che precedono il limite di età, prevista dall’art. 2229, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, riguarda ufficiali e sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica, e non il personale dell’Arma. Fuori da questi scenari il moltiplicatore non è riconosciuto, anche se il lavoratore si trova a pochi anni dalla vecchiaia o ha superato determinate soglie anagrafiche.
Il caso del brigadiere con 37 anni e 6 mesi di servizio
I periodi maggiorati (aumento di un quinto) e i 22 mesi riscattati sono utili per l’anzianità contributiva, sia per il diritto sia per l’importo della pensione, ma non si sommano al servizio effettivo richiesto dalla prassi per il moltiplicatore. Con 37 anni e 6 mesi effettivi e un’uscita a 56 anni, prima del limite di età del grado, i requisiti per accedere al moltiplicatore non risultano soddisfatti.
L’uscita anticipata a 56 anni dà diritto alla normale pensione del comparto Difesa e Sicurezza solo se, sommando servizio effettivo, maggiorazioni e riscatti, l’anzianità contributiva raggiunge il requisito della pensione di anzianità indipendente dall’età (41 anni nel 2025, da adeguare alla speranza di vita dal 2027), con la finestra di 15 mesi; altrimenti servono 58 anni di età e 35 di contributi. Il conteggio va verificato sull’estratto conto contributivo.
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