Con la risposta n.188 del 10 luglio 2025 ad un interpello in materia di rimborsi spese per missioni e trasferte all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tracciabilità del pagamento non è più necessaria, eliminando così l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per evitare che i rimborsi concorrano a formare il reddito del dipendente.
Rimborsi spese per trasferte e missioni estere
Nel quesito all’Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento fiscale dei rimborsi spese per i dipendenti inviati in missione o in trasferta all’estero, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), si chiedevano chiarimenti sulla norma in base alla quale i rimborsi spese non sono considerati come reddito da lavoro dipendente a condizione che vengano effettuati tramite metodi di pagamento tracciabili.
Il problema nasce dal fatto che in alcuni Paesi non sono disponibili strumenti di pagamento tracciabili, generando un dubbio normativo su come trattare fiscalmente i rimborsi spese in tali contesti.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modifica all’articolo 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come definito dalla legge n. 21/1992), non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti siano tracciabili. I metodi di pagamento tracciabili includono bonifici bancari e altre forme di pagamento elettronico previste dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 241/1997, escludendo l’uso del contante.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato nella risposta all’interpello che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025 (emanato il 17 giugno 2025), la necessità di utilizzare sistemi tracciabili per evitare che i rimborsi spese vengano considerati reddito è limitata alle trasferte e missioni svolte nel territorio italiano.
In sostanza, per le missioni all’estero, non è più necessario che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti tracciabili. Pertanto, i rimborsi spese per missioni e trasferte all’estero non concorreranno più a formare il reddito del dipendente, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.
Semplificazioni per le trasferte internazionali
Con la nuova disposizione, i rimborsi spese per missioni e trasferte all’estero non dovranno più essere necessariamente tracciabili, semplificando così la gestione fiscale per i dipendenti inviati all’estero. Questa modifica, che elimina un requisito precedentemente obbligatorio, risponde a una crescente esigenza di adattamento delle normative fiscali alle diverse realtà internazionali, dove i metodi di pagamento elettronici non sono sempre disponibili.