L’Agenzia delle Entrate-Risacossione (AdER) ha ufficializzato la riapertura della Rottamazione–quater per i contribuenti che erano decaduti dai benefici a causa del mancato pagamento delle rate precedenti. Lo prevede la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (il Milleproroghe), il quale ha introdotto la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata (nell’ambito dell’ultima Tregua Fiscale del Governo Meloni).
La misura offre una nuova opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco per le somme a ruolo. ma la platea dei beneficiari è più ristretti di quanto di possa pensare. Vediamo come funziona in dettaglio in base alle nuove indicazioni AdER.
Rottamazione quater: chi può accedere alla riammissione?
La riammissione alla Rottamazione 4 è rivolta esclusivamente ai contribuenti che avevano aderito ma che poi erano decaduti per non aver rispettato una delle scadenze di pagamento del piano di rate previste, venendo pertanto esclusi dalla Definizione agevolata e risultando ancora tali al 31 dicembre 2024.
Chi aveva ripreso i pagamenti ordinari (ad esempio concordando un nuovo piano di rientro nel debito residuo in 24 mesi), ad una prima lettura delle indicazioni fornite, sembrano essere parimenti ammessi. L’AdER specifica infatti che:
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
Quali contribuenti decaduti sono riammessi?
La riammissione è limitata ai contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater e il cui piano di pagamento è stato dichiarato inefficace alla data del 31 dicembre 2024 per una delle seguenti ragioni:
- non è stata versata una o più rate del piano agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- è stato effettuato un pagamento in ritardo per almeno una rata scaduta entro il 31 dicembre 2024, ossia oltre i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge;
- il versamento è stato effettuato in misura inferiore rispetto a quanto dovuto per almeno una rata con scadenza entro il 31 dicembre 2024.
Quali debiti rientrano nella riammissione?
L’agevolazione riguarda esclusivamente i debiti già inclusi nelle dichiarazioni di adesione alla Rottamazione-quater, presentate nei termini di legge. Non è possibile includere nuovi debiti non precedentemente ammessi.
Come si calcola il nuovo importo dovuto?
Una delle novità più importanti della riammissione riguarda il criterio di calcolo del nuovo debito da versare in caso di accoglimento della domanda. L’importo complessivo dovuto sarà ricalcolato tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la decadenza, ma solo con riferimento alla quota capitale.
Cosa significa in pratica?
- Se un contribuente ha versato delle somme dopo la decadenza del piano agevolato, tali importi saranno considerati validi per la quota capitale del debito.
- L’importo residuo da versare sarà ricalcolato escludendo quanto già corrisposto a titolo di capitale, generando un nuovo piano di rateizzazione.
Per legge, qualsiasi pagamento successivo “decadenza” di un piano è considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo (che include importi a titolo di “capitale” e importi a titolo di sanzioni e interessi).
Come si richiede il rientro nella Definizione agevolata?
È necessario che i contribuenti ammessi al rientro nella Rottamazione quater presentino una nuova domanda online di adesione entro il 30 aprile 2025, attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il modulo non è ancora disponibile: le modalità di compilazione e invio, esclusivamente telematiche, saranno pubblicate sul sito AdER entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproghe (Legge n. 15/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio. Significa che l’apertura delle domande è stimata intorno al 17 marzo.
La procedura sarà interamente telematica e potrà essere effettuata attraverso il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quando arriva la risposta?
Entro il 30 giugno, è poi previsto l’invio della nuova Comunicazione delle somme dovute e delle scadenze di pagamento delle eventuali rate (se si sceglie il saldo del debito frazionato).
Come e quanto pagare?
Una volta accolta la domanda di riammissione, i contribuenti dovranno effettuare il pagamento delle somme dovute secondo un nuovo piano rateale.
Le scadenze delle rate saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella “Comunicazione delle somme dovute”, inviata al contribuente dopo l’accoglimento della domanda. Nell’istanza, lo ricordiamo, il contribuente dovrà indicare le modalità di pagamento desiderate: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate di pari importo (con interessi del 2%), con le seguenti scadenze:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025
- le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
I contribuenti riammessi dovranno rispettare il nuovo piano di pagamento, con l’obbligo di non saltare nessuna delle nuove scadenze per evitare una nuova decadenza dall’agevolazione.