Un albergo che assume in alta stagione diversi lavoratori a tempo determinato per 6-7 mesi è obbligato ad assumere ai sensi della legge 68/99 un numero di disabili in base alla forza lavoro presente al 31 dicembre dell’anno di riferimento? Fuori dal periodo di alta stagione la presenza dei lavoratori si riduce infatti a meno di 15 unità. Ai fini del calcolo, gli intermittenti (assunti in base al rispetto del solo requisito oggettivo trattandosi di attività stagionali) vanno considerati in funzione delle giornate di effettivo lavoro?
Un albergo che procede con l’assunzione di lavoratori stagionali a tempo determinato per un periodo di 6-7 mesi deve verificare gli obblighi sulle quote di riserva, ossia le assunzioni di personale rientrante nelle categorie protette (come le persone con disabilità) ai sensi della Legge 68/99 in base alla forza lavoro presente al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Se al 31 dicembre l’organico dell’albergo è inferiore a 15 unità, non sorge l’obbligo di riservare posti a lavoratori disabili ai sensi della legge 68/99, anche se durante l’anno i contratti stagionali fossero numerosi o sovrapposti. Se invece si supera la soglia al 31 dicembre scatta l’obbligo:
- oltre 50 dipendenti: assunzione di disabili in numero pari al 7% dei lavoratori occupati;
- tra 36 e 50 dipendenti: assunzione 2 lavoratori disabili;
- tra 15 e 35 dipendenti: assunzione di 1 lavoratore disabile.
Bisogna anche inviare il prospetto informativo alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 31 gennaio (in modalità telematica, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale del 2 novembre 2010) se vi sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’anno precedente tali da modificare l’obbligo o incidere sul calcolo della quota di riserva. Il requisito soggettivo per l’attivazione dell’obbligo, come detto, è il raggiungimento di almeno 15 dipendenti in servizio al 31 dicembre. Ai fini del calcolo ULA (Unità Lavorative per Anno) della forza lavoro, si considerano:
- i lavoratori subordinati effettivamente in forza a quella data, inclusi i contratti a tempo determinato superiori a sei mesi, mentre i contratti con durata inferiore ai 6 mesi non si computano;
- i lavoratori intermittenti o assunti per attività stagionali si computano in base alle giornate effettivamente lavorate nell’anno, così da rappresentare correttamente la consistenza media del personale;
- i lavoratori part-time si considerano in proporzione all’orario effettivamente lavorato rispetto al tempo pieno;
Nel computo della quota di riserva rientrano anche i lavoratori con capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60%, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio.
Non rientrano nel calcolo dell’organico aziendale per l’obbligo di assunzione delle categorie protette:
- gli apprendisti;
- i dirigenti;
- i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori a domicilio;
- le categorie protette già occupate;
- i lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto con invalidità pari o superiore al 60% o avviati senza collocamento obbligatorio;
- i lavoratori con contratto a termine fino a 6 mesi;
- i lavoratori per i quali l’azienda versa premio INAIL superiore al 60 per mille;
- i lavoratori somministrati con contratto inferiore a 12 mesi.
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