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Riduzione contributiva in edilizia: domanda INPS entro il 15 marzo

di Anna Fabi

10 Marzo 2026 10:08

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Sgravio INPS 11,50% per le imprese edili: requisiti, domanda Rid-Edil, scadenza 15 marzo 2026 e istruzioni Uniemens per la riduzione contributiva in edilizia.

Anche per il 2025, la riduzione contributiva nel settore edile è confermata nella misura dell’11,50%. Il decreto interministeriale del 29 settembre 2025 ha stabilito la percentuale di sgravio applicabile sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai, con esclusione di quelli pensionistici. Le imprese edili che intendono avvalersene devono presentare domanda all’INPS entro il 15 marzo 2026.

Imprese edili ammesse alla riduzione contributiva

L’agevolazione, introdotta dall’art. 29, comma 2, del D.L. n. 244/1995, convertito dalla Legge n. 341/1995, spetta ai datori di lavoro classificati nei seguenti settori e codici:

  • settore industria edile, con codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • settore artigianato edile, con codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • attività classificate con codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno per 40 ore settimanali. Sono esclusi i lavoratori a tempo parziale e, ovviamente, le figure impiegatizie, i quadri e i dirigenti, per i quali la contribuzione resta dovuta in misura ordinaria. Il beneficio riguarda le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica: i contributi INAIL per gli infortuni restano dovuti in misura piena.

Requisiti per l’accesso all’agevolazione

Per presentare domanda, le imprese devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

  • possedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
  • applicare il CCNL Edilizia e rispettare i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • essere iscritte alla Cassa Edile territorialmente competente;
  • rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e non aver riportato, nel quinquennio precedente, condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza (art. 36-bis, D.L. n. 223/2006);
  • applicare correttamente le disposizioni sull’imponibile contributivo ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989.

L’INPS avverte che la riduzione non può essere riconosciuta qualora il datore di lavoro produca dichiarazioni non veritiere: in tal caso la sede territoriale procede al recupero delle somme e alla segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Domanda INPS: modulo Rid-Edil e scadenza del 15 marzo 2026

Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica entro il 15 marzo 2026, utilizzando il modulo Rid-Edil disponibile nel Cassetto Previdenziale Aziende sul portale INPS, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. L’accesso richiede credenziali SPID, CIE o CNS.

I sistemi informativi dell’INPS effettuano un controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale: le istanze sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. Per le matricole sospese o cessate, la domanda va inviata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile pubblicato in allegato alla Circolare INPS n. 145/2025.

Fruizione tramite flusso Uniemens: codici e periodi

Una volta ottenuta l’autorizzazione, lo sgravio si riferisce ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2025 e può essere esposto nelle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza di febbraio 2026. I codici causale da utilizzare sono:

  • codice L206, nell’elemento AltreACredito di DatiRetributivi, per esporre il beneficio corrente a decorrere dal flusso di competenza di novembre 2025;
  • codice L207, nell’elemento.