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PMI Edilizia: semplificazioni per appalti e permessi

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Settembre 2012
Aggiornato 6 Settembre 2013 12:40

Regole più semplici negli appalti, permessi di costruzione più veloci in presenza di vincoli ambientali, agevolazioni per PMI con contratto di rete: ecco le nuove regole del Pacchetto Semplificazioni in arrivo.

In arrivo nuove misure per le imprese dell’Edilizia nel Pacchetto Semplificazioni bis al varo in ottobre: permesso di costruire più veloce in caso di vincoli ambientali; meno obblighi per le PMI in tema di qualificazione delle imprese, previsto dal Codice degli appalti pubblici; nuovi contratti di rete ammessi agli appalti; nuove regole in materia di distanza fra edifici nelle ristrutturazioni edilizia.

Le novità si sommano a quanto già anticipato in tema di Sicurezza sul lavoro, adempimenti previdenziali, comunicazioni obbligatorie e DURC.
In proposito leggi gli articoli: Pacchetto Semplificazioni su previdenza e sicurezza sul lavoro e Regole più semplici per il DURC

Permessi di costruzione

Nella richiesta di un’impresa edile di costruire anche in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale: decade il silenzio rifiuto, sostituito dall’obbligo di esprimere un parere esplicito. Vengono dunque cambiati i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 20 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Se esiste un vincolo la cui tutela compete anche ad altro ente, non c’è più l’obbligo di convocare la conferenza dei servizi ma ne rimane la possibilità.

Permessi paesaggistici più veloci, con cambiamenti all‘art. 146  del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. L’autorizzazione paesaggistica è vincolata al parere del soprintendente, ma se questa se non arriva entro i 45 giorni previsti dal comma 8 del decreto legislativo del 2004, l’amministrazione può procedere, così come può farlo se la regione non si esprime decorsi 40 giorni dalla ricezione degli atti del soprintendente (e non più 90).

Qualificazione imprese

Questa è una norma che alleggerisce gli standard di qualificazione per le imprese che eseguono lavori pubblici, eliminando rigidità che penalizzavano le PMI. Con il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (art 79) erano state inasprite le categorie per opere generali (OG) o opere specializzate (OS). Ora invece i criteri diventano più abbordabili. Ecco i nuovi requisiti per la classificazione della categoria OG11, che facilita l’accesso al mercato da parte delle PMI:

  • categoria OS 3: 20% (dal 40%)
  • categoria OS 28: 40% (dal 70%)
  • categoria OS 30: 40%. (dal 70%).

Contratti di rete e appalti

Questa è un’altra novità di rilievo per le PMI: le aggregazioni fra imprese aderenti ai contratti di rete (comma 4-ter, articolo 3, dl 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) sono ammesse fra i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici.

Leggi tutte le opportunità per PMI che siglano contratti di rete

La nuova norma individua meccanismi di partecipazione che tengono conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete, non finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici.  Vengono precisate tutte le procedure, introducendo specifiche modifiche all’art. 34 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163.

  • Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata oppure digitalmente firmata (ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82) dagli operatori economici riuniti in aggregazione o dai loro legali rappresentanti. E’ gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
  • La scrittura privata è consegnata per posta elettronica certificata alla stazione appaltante, unitamente alla copia autentica del contratto di rete.
  • La procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario.
  • La presentazione delle offerte è consentita da parte dell’organo comune di rappresentanza, qualora detto potere sia stato previsto nell’ambito del contratto di rete e conferito a favore di una delle imprese parte del contratto. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese aggregate che partecipano alla procedura di affidamento.

Distanze fra edifici

Gli interventi di ristrutturazione edilizia con sopraelevazioni ed aumenti di volumi in zone sismiche o calamitose devono rispettare le distanze vigenti all’epoca della costruzione originaria. L’attuale normativa prescrive per i nuovi edifici fuori dal centro storico una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con deroghe in caso di esistenza di strumenti urbanistici anteriori al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Paletti che favoriscono la cementificazione di nuove aree a discapito del recupero degli edifici esistenti, che vuole invece essere agevolato dalla nuova norma, con la possibilità di effettuare ad esempio interventi antisismici, antiacustici e non energivori.

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