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Multe e atti giudiziari, cambia la notifica

di Noemi Ricci

12 Gennaio 2018 09:55

Le modifiche alla legge sulle notificazioni introdotte con la Legge di Stabilità 2018, dalla notifica tramite operatori privati, alle nuove formalità.

Tante le novità introdotte dal Governo con la Legge di Stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 461), anche in tema di riscossione, con l’introduzione di modifiche alla L. 890/1982 con riferimento alle notificazioni a mezzo posta.

Notifica a mezzo posta

La misura dà attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha eliminato il monopolio di Poste Italiane in materia di notifiche di atti giudiziari, ora possibile anche tramite operatori privati purché in possesso dell’apposita licenza (ex art. 5, comma 2, L. n. 261/1999) e rispondenti agli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Tra gli obiettivi della norma quello di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di spesa, anche grazie ad un efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, per le notificazioni penali, civili, amministrative e relative al Codice della Strada.

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Nuove formalità

Novità vengono introdotte anche in relazione a:

  • i moduli utilizzati per la notifica e le buste verdi (per gli avvisi di ricevimento), che dovranno essere conformi al modello approvato dall’AGCOM;
  • alle indicazioni sulla busta per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento: sull’avviso di ricevimento e sul piego vanno indicati come mittenti (coi relativi indirizzi nonchè P.E.C. n vado di obbligo per legge o per scelta del mittente) la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario;
  • le formalità di consegna: l’operatore postale dovrà consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito o, se questo non è possibile, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario,o ad un/una addetto/a alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. Se neanche questo è possibile la consegna può essere fatta al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario;
  • l’avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna che devono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego con l’indicazione, se la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, della specificazione della qualità rivestita dal consegnatario. In caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà fornita dall’addetto alla notifica;
  • in caso di rifiuto, assenza del destinatario, inidoneità a ricevere il plico, questo deve essere depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario. In caso di rifiuto l’operatore postale ne deve fare menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se trattasi di persona;
  • il ritiro della corrispondenza inesitata: l’operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall’AGCOM, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio. Deve inoltre essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell’operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. Al destinatario deve essere garantito l’avviso di tentata notifica e del suo deposito mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, dovrà essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

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Quando la notifica si ritiene eseguita

A fronte di queste regole, la notificazione si ritiene eseguita alla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del previsto termine di dieci giorni. In tal caso la norma prevede che l’impiegato del punto di deposito lo dichiari sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, viene, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento deve essere, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione. Trascorsi ulteriori sei mesi il piego deve essere restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di sei mesi” e della data di restituzione.

Con gli stessi termini l’operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato assicurando l’identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest’ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.

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Smarrimento dell’atto

In caso di smarrimento si distinguono due casi:

  • smarrimento del piego: l’operatore postale incaricato dovrà corrispondere un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  • smarrimento dell’avviso di ricevimento: non è prevista alcuna indennità all’interessato. L’operatore postale incaricato dovrà, però, rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.

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