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Permessi edilizi anche per morosi ed evasori

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 28 Settembre 2015
Aggiornato 30 Settembre 2015 09:13

Sentenza TAR: i Comuni non possono vincolare al versamento di TARES e altri tributi il rilascio di titoli edilizi, come il permesso a costruire.

Il permesso a costruire da parte del Comune non può essere subordinato al versamento regolare da parte del contribuente di tasse comunali come la TARES, la tassa su rifiuti e servizi. Lo ha stabilito il TAR Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 01611/2015. La concessione edilizia, dunque, può essere rilasciata anche ai contribuenti morosi e agli evasori.

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Il motivo è che la conformità alla normativa urbanistica, che rende possibile il rilascio del permesso di costruire, e l’adempimento delle obbligazioni tributarie non possono essere messi sullo stesso piano non avendo nulla in comune.

Sentenza

I giudici hanno quindi ricordato che il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 12, comma 1, d.P.R. n. 380/2001). Il Comune, quello di Fisciano (Sa) nel caso in esame, non può deliberare l’obbligo per i richiedenti dei permessi di costruire di allegare, assieme all’istanza di richiesta di permesso a costruire, anche la prova di essere in regola con i tributi comunali, neanche se tale delibera è volta a contrastare il fenomeno dell’evasione dei tributi. Tale iniziativa per il TAR Campania rappresenta una vera e propria sanzione accessoria, estranea ai poteri e alle competenze del Comune.

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Viene infine precisato che anche nel caso in cui il Comune abbia siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate finalizzato a contrastare l’evasione fiscale, l’intesa non prevede alcun riferimento al rilascio di titoli edilizi.

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