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Leasing: più rapida la deducibilità fiscale

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 3 Febbraio 2014
Aggiornato 10 Febbraio 2014 10:14

Le nuove regole della Legge di Stabilità 2014 per la deducibilità fiscale dei contratti di leasing entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

Con l’inizio del 2014 sono scattate le nuove regole per la deducibilità fiscale dei contratti di leasing, che diventa più rapida:

  • per i contratti di leasing immobiliare sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014 la deduzione avviene nel periodo minimo di 12 anni (fino al 31 dicembre gli anni andavano da 11 a 18 a seconda dell’aliquota di ammortamento);
  • per i beni mobili il periodo minimo di deduzione passa alla metà del periodo di ammortamento, invece dei 2/3 previsti precedentemente.

=> Deduzioni fiscali: le novità della Legge di Stabilità

Ad introdurre la novità per quanto riguarda la disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è l’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di Stabilità 2014 recentemente approvata. Novità che si applicano ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014, anche nel caso di autoveicoli esclusivamente strumentali per i quali va applicato quanto disposto per i beni mobili. Differentemente nessun cambiamento è stato introdotto per gli autoveicoli a deducibilità limitata, il cui periodo resta di 4 anni, come previsto dall’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986.

Durata contratto inferiore al minimo

Qualora il contratto di leasing abbia una durata inferiore al minimo, per la deduzione fiscale sarà necessario determinare un doppio piano di imputazione temporale dei canoni:

  • uno contabile, che segue la durata del contratto;
  • uno fiscale che segue il nuovo periodo minimo previsto dalla norma.

Professionisti

Per quanto riguarda i professionisti ed i canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili la Legge di Stabilità non introduce alcuna novità, poiché il periodo minimo per la deduzione era già fissato alla metà del tempo di ammortamento. Per quanto riguarda i leasing di immobili utilizzati esclusivamente nella attività, il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR stabilisce e la deduzione dei canoni su un arco di 12 anni, come per le imprese.