IVA e omaggi aziendali: il trattamento fiscale

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 21 Dicembre 2013
Aggiornato 4 Aprile 2014 11:11

Per gli omaggi aziendali, sono diverse le regole per il pagamento dell'Iva, a seconda del tipo di bene e del suo valore: i casi di omaggi, sconti in natura e campioni gratuiti.

L’IVA, ovvero l’imposta sul valore aggiunto da poco salita dal 21 al 22%, rappresenta un’imposizione il cui funzionamento è noto, ma cosa succede se un’impresa si trova a dover fare i conti con l’applicazione dell’IVA a omaggi, sconti o campioni gratuiti? È necessario in primo luogo operare le dovute distinzioni circa la cessione gratuita di beni, che si distingue a seconda dello scopo che ci si prefigge. Riducendo la cessione gratuita di beni alle operazioni riconducibili a rapporti commerciali abbiamo tre possibilità: omaggi, sconti in natura e campioni.

Gli omaggi

Gli omaggi sono delle cessioni gratuite di beni non legate ad altre operazioni commerciali. L’applicazione dell’IVA in questo caso dipende dalla natura e dal valore dei beni in questione e dal destinatario della cessione. Possiamo avere quindi omaggi rappresentati da beni non rientranti nella produzione o nel commercio dell’attività dell’impresa, da beni che invece rientrano nell’attività o nel commercio effettuato dall’impresa, da beni concessi ai dipendenti dell’impresa.

Nel caso in cui si tratti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa che li concede aventi un valore (rappresentato dal costo complessivo di acquisizione nel quale cioè sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, come ad esempio le varie componenti del bene, o la scatola nella quale è contenuto) non superiore ai 25,82 euro, l’IVA pagata all’acquisto è detraibile nella sua interezza e la cessione del bene non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Se invece il valore supera la somma indicata l’IVA sull’acquisto è indetraibile e la cessione non è assoggettata a IVA.

Con la C.M. n 54/E del 19/06/02 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di alimenti e bevande aventi valore unitario non superiore a 25,82 euro non oggetto dell’attività dell’impresa e destinati alla cessione gratuita non ha valore, poiché questa cessione viene individuata come spesa di rappresentanza.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, nel cui caso la cessione di beni non riguarda mai prodotti rientranti nella propria attività professionale, resta salvo che i beni di costo inferiore a 25,82 euro subiscono la detrazione, mentre nel caso in cui il valore sia superiore sono sempre esclusi da IVA.

Finora si è considerato il caso in cui il bene ceduto non sia oggetto dell’attività di impresa del cedente, vediamo ora cosa accade nel caso contrario. Se il bene ceduto è prodotto o commercializzato dall’impresa che lo cede è sempre assoggettato al pagamento dell’IVA indipendentemente dal valore economico, ciò perché è necessario evitare che i beni giungano tassati al consumo, visto che in quanto acquistati nell’ambito di un’attività d’impresa hanno già subito la detrazione dell’imposta in precedenza.

Nel caso di omaggi ai dipendenti dell’azienda, se un acquisto è classificato tra le spese di rappresentanza l’imposta non può essere detratta, ma l’art. 1 co. 1 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 sottolinea che quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori sono spese per prestazioni di lavoro indipendente e non spese di rappresentanza, e quindi sono detraibili.
Quindi l’IVA va assolta per beni resi come omaggio ai dipendenti sarebbe detraibile (sempre però che non si tratti di beni di lusso come da Tabella B, D.P.R. 633 del 1972) e la cessione dei beni sarebbe imponibile (a meno che non si sia scelto di non detrarre l’Iva all’acquisto). L’Amministrazione finanziaria però annovera gli omaggi ai dipendenti come un’attività non strumentale all’attività d’impresa, escludendo così il diritto di detrazione.

Gli sconti in natura

Nel caso di sconti in natura la cessione di un bene come sconto, abbuono o premio è comunque derivazione di una transazione principale che è già stata assoggettata al pagamento dell’IVA, quindi i derivati non costituiscono base imponibile. Ciò perché il costo del bene ceduto viene compreso in quello dei prodotti ai quali lo sconto o l’abbuono si riferisce.
Ciò vale sia che i beni in questione siano oggetto dell’attività dell’impresa sia che non lo siano.

I campioni

I campioni gratuiti sono beni rientranti nell’attività dell’impresa ceduti a scopo di promozione. Essi devono essere appositamente contrassegnati come tali in maniera indelebile e devono essere di basso valore. Secondo l’art. 2, co. 3, lett. d) del D.P.R. 633 del 1972 la cessione di tali campioni non rientra nella cessione di beni, ed è quindi esclusa dall’assoggettamento all’IVA. Ciò perché i campioni non sono beni vendibili e rappresentano un costo per l’impresa sostenuto per attività di promozione di un bene presente sul mercato.

Al momento della vendita di questi beni quindi sarà recuperato anche il costo sostenuto per la cessione dei campioni. Per questo motivo la cessione dei campioni non è soggetta all’Iva ma consente la detrazione d’imposta assolta sugli acquisti a essi inerenti.

La cessione gratuita può anche essere rappresentata da beni e premi erogati in seguito a una manifestazione a premio: in questo caso l’Iva è indetraibile e quindi la cessione al beneficiario non subisce l’imposta.

Altre tipologie di cessioni gratuite

Esistono anche altre tipologie di cessioni gratuite, e anche in questi casi si fa riferimento ai nn. 12) e 13) dell’art. 10, co. 1 del D.P.R. 633 del 1972, secondo il quale nel caso in cui si tratti di beni oggetto dell’attività d’impresa sui quali è stata operata la detrazione dell’IVA al momento dell’acquisto è valida l’esenzione da Iva se essi sono ceduti a:

  • enti pubblici
  • associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica
  • onlus
  • popolazioni colpite da disastri naturali, calamità o catastrofi (ai sensi della legge n. 996 del 1970 o della legge n. 225 del 1992).

L’esenzione è motivata dall’indetraibilità dell’imposta al momento dell’acquisto da parte dell’azienda. Se l’acquisto è stato portato a termine in annualità precedenti a quella della cessione e l’imposta è quindi già stata detratta, sarà necessario rettificare la detrazione secondo le modalità indicate dall’art. 19/bis2, co. 1 e 2 del D.P.R. 633 del 1972.

Eccezioni alla mancata detrazione sono date dalla cessione gratuita di prodotti alimentari che non sono più oggetto di commercializzazione, o non sono più idonei alla commercializzazione (pensiamo a prodotti con un errato confezionamento o prossimi alla data di scadenza) a enti pubblici, associazioni riconosciute, onlus e fondazioni senza scopo di lucro. Ciò perché questi beni sono considerati distrutti ai fini Iva e consentono quindi all’impresa che li cede la detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto.

Tutto ciò vale anche per la cessione gratuita a enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali o apparecchiature informatiche non più commerciabili (magari perché obsolete).
È necessario che la cessione gratuita sia comprovata attraverso l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che deve essere recapitata cinque giorni prima dell’arrivo del bene, a meno che non si tratti di beni con costo non superiore a 5.164,57 euro (in questo caso la comunicazione non è necessaria), l’emissione di un documento di trasporto e la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura dell’ente beneficiario che attesti natura, qualità e quantità del bene ceduto in maniera congruente rispetto al documento di trasporto a carico del cedente.

L’esenzione è inapplicabile se la cessione avviene a causa dell’impegno di estinguere una precedente obbligazione.