Rottamazione liti: domanda di sospensione processo

di Noemi Ricci

22 Maggio 2017 10:30

Rottamazione liti fiscali pendenti: per la sospensione del processo serve richiesta esplicita, automatica invece la sospensione dei termini di impugnazione.

Tra le novità della manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 anche il mini condono (rottamazione) delle liti fiscali pendenti in ogni grado di giudizio o per atti impugnati davanti a Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione. Potranno essere “rottamati” gli atti con ricorso contro le Entrate, depositato presso la CTP entro dicembre 2016 e non ancora definitivo (articolo 11, Dl 24 n. 50/2017), per il quale è ora possibile presentare istanza di sospensione del processo in corso.  Sono invece escluse dalla “rottamazione” le controversie pendenti su aiuti di Stato e IVA e le liti instaurate successivamente al 31 dicembre 2016.

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Domanda di sospensione

Perché le controversie pendenti con i requisiti previsti dalla normativa vengano rottamate è necessario che il contribuente presenti esplicita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere del condono delle liti pendenti, motivandola ex art. 11 Dl 24 Aprile 2017 n. 50.

=> Fac-simile: richiesta di sospensione processo

In questo caso il processo sarà sospeso:

  • fino al 10 ottobre 2017;
  • fino al 31 dicembre 2018 se il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 10 ottobre.

=> Condono fiscale per liti pendenti

Termini di impugnazione

Il comma 9 dell’articolo 11 del Dl 50/2017 prevede che:

“Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017″.

Tale sospensione dei termini di impugnazione è valida per tutte le controversie definibili e non è subordinata alla presentazione dell’istanza.