Tratto dallo speciale:

Condono edilizio, i lavori ammessi in attesa di sanatoria

di Teresa Barone

11 Aprile 2024 10:45

In attesa di sanatoria, sull'immobile abusivo con istanza di condono non si possono proseguire i lavori se non in casi particolari: parere TAR e Consiglio di Stato.

Di norma, in attesa di risposta ad una richiesta di condono edilizio non è possibile effettuare interventi sull’immobile abusivo e nel frattempo sono sospese le sanzioni per i lavori indicati nella pratica: se si prosegue con altri interventi, si incorre in un nuovo reato con relative nuove sanzioni.

Ma ci sono delle eccezioni, che permettono in alcuni casi di proseguire con i lavori su un immobile con abusi edilizio.

A fare luce sulla questione è il combinato di due nuove sentenze del TAR Campania, datate 27 febbraio 2024 (n. 1298) e 6 marzo 2024 (n. 1500), con il parere in materia del Consiglio di Stato.

Sanatoria edilizia: stop ai lavori in attesa di condono

La domanda pendente di condono edilizio non autorizza la prosecuzione dei lavori sulle strutture considerate abusive almeno fino ad eventuale sanatoria vera e propria.

Nel periodo che intercorre tra la presentazione della richiesta di condono e la decisione finale, infatti, il proprietario dell’immobile non è autorizzato a effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento, indipendentemente dal regime edilizio applicato.

=> Abusi edilizi: sanatoria senza demolizione, quando è ammessa

Quali lavori sono ammessi in attesa di sanatoria edilizia

Dello stesso avviso è anche il Consiglio di Stato, che in passato ha espresso un parere simile con la sentenza n. 6429/2021, ma con un chiarimento in più: gli unici interventi edilizi consentiti in questa fase sono quelli finalizzati alla conservazione della struttura, senza modificarne volumi o prospetti e sempre previa interlocuzione con l’Amministrazione.

Non è possibile vietare in assoluto la prosecuzione dei lavori sugli immobili abusivi su cui pende istanza di condono nei casi di estrema necessità, con una manutenzione ordinaria volta per eliminare un eventuale stato di pericolo o di degrado irreversibile, e ad evitare la progressiva inutilizzabilità dell’edificio in relazione alla sua destinazione.