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Partite IVA dopo la Riforma: come sottoscrivere i nuovi contratti 2012

di Noemi Ricci

Pubblicato 17 Luglio 2012
Aggiornato 21:03

Dal 18 luglio 2012 la riforma del lavoro Fornero impone nuove regole per le partite IVA che collaborano con le aziende: ecco quando opera il concetto di presunzione e quali sono gli effetti.

Con la riforma del lavoro (legge n. 92/12), dal 18 luglio 2012 entrano in vigore le nuove regole per i contratti di collaborazione tra aziende e Partite IVA.

Contrasto alle false partite IVA

La riforma Fornero ha aggiunto un articolo, il 69 bis, al decreto legislativo n. 276 del 2003: la prestazione lavorativa resa da persona titolare di partita IVA si presume come collaborazione coordinata e continuativa quando siano verificabili almeno due delle seguenti condizioni:

  • durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi nell’anno solare;
  • corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, pari a più dell’80% dei corrispettivi del collaboratore nell’arco di due anni (l’emendamento al DL Sviluppo ha portato da uno a due anni il periodo di applicazione per il computo della soglia di reddito);
  • postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Esenti dalla riforma

Non trova luogo il concetto di presunzione di subordinazione – e quindi la partita IVA viene ritenuta reale – quando il committente dimostra in maniera concreta l’esistenza di un vero e proprio rapporto di cooperazione tra professionisti, niente di più.

La nuova disciplina non si applica neppure ai professionisti titolari di partita IVA che prestino lavoro con competenze teoriche di grado elevato, ovvero da capacità tecniche e pratiche acquisite mediante significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di tale attività, e che abbiano un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e di commercianti (18.663 euro per il 2012).

Esenti dalla presunzione, infine, anche i professionisti con partita IVA con effettuino prestazioni lavorative nell’esercizio di attività professionali per le quali sono iscritti ad Ordine Professionale, Registro, albo, ruolo o elenco professionale qualificato.

Conseguenze per le imprese

Le imprese che stipulano contratti di collaborazione con titolari di partita IVA devono prestare attenzione: qualora venga accertato che la prestazione lavorativa è configurabile come collaborazione coordinata e continuativa, il collaboratore ha diritto di rivalsa nei confronti del committente per gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS imposti per legge a proprio carico.

Nel caso in cui venga accertata la “falsa partita IVA”, il contratto va trasformato in

  • co.co.pro. con partita IVA, quando sia presente un progetto;
  • tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto o dalla data della prima fattura, se il progetto non è presente;
  • tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, indipendentemente dalla presenza del progetto, qualora le mansioni svolte siano analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti.

Va infine precisato che per i rapporti già in essere le nuove regole imposte dalla riforma del lavoro entreranno in vigore dal 18 luglio 2013. Mentre per le nuove collaborazioni si parte da subito, ovvero dal 18 luglio 2012.