Infrastrutture TLC censite in Catasto

di Noemi Ricci

13 Giugno 2017 09:30

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di iscrizione in Catasto delle infrastrutture TLC e sulla nuova categoria F/7 senza rendita.

Con la circolare n. 18/E/2017 l’Agenzia delle Entrate rende nota la nuova categoria catastale riservata alle infrastrutture TLC (fibra ottica e banda ultralarga). In particolare le Entrate rendono noto che dal 1° luglio 2016 per i nuovi immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, non è più obbligatoria la dichiarazione in Catasto.

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La novità è frutto dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che ha introdotto modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE) di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il seguente periodo:

“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.

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Per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censite è possibile, dal 3 luglio 2017, presentare un atto di aggiornamento per richiedere l’attribuzione della nuova categoria catastale, denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della rendita.

Per le nuove infrastrutture TLC il censimento nella nuova categoria F/7 senza rendita diventa facoltativo, non più obbligatorio. Generalmente la scelta è legata all’eventuale costituzione o trasferimento di diritti reali che richiedono l’identificazione catastale del bene.

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Continua invece ad essere obbligatoria la dichiarazione in Catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.

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