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Anticipo del TFS: l’INPS chiede nuove regole di liquidazione

di Alessandra Gualtieri

25 Gennaio 2024 12:00

Anticipo TFR e TFS: l'INPS chiede un intervento normativo per velocizzare la liquidazione e una nuova procedura per i prestiti a tasso fisso dell'1%.

L’anticipazione anche integrale del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato ma non ancora esigibile, in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) è una delle prestazioni più interessanti tra quelle fornite dall’INPS. Le istruttorie procedono però a rilento: su 17.539 domande arrivare nel 2023 quasi la metà è ancora in lavorazione. Per questo, l’INPS sollecita un intervento normativo:

che consenta ai lavoratori pubblici di ottenere la prestazione in tempi accettabili.

Il riferimento è alla liquidazione spettante ai dipendenti della PA, che subiscono una discriminazione riconosciuta anche dalla Consulta.

Nel frattempo, il CIV (Consiglio di Indirizzo) ha chiesto agli organi di gestione dell’Istituto di definire un progetto per ridurre i tempi di erogazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, delle anticipazioni e dei versamenti ai fondi di previdenza negoziale.

Anticipo INPS del TFS-TFR: requisiti di accesso

Ad oggi, l’unico modo per ottenere dall’INPS un’anticipazione totale o parziale del proprio  TFR/TFS è quello di accedere al servizio riservato al Fondo Credito, a cui sono iscritti i dipendenti ex INPDAP, ma che è aperto a dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche.

I requisiti di accesso al beneficio (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del DM 28 luglio 1998, n. 463) per l’anticipo ordinario del TFS/TFR è riservato ai contribuenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione diretta dopo l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
  • cessati dal servizio senza il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.

Chi non può chiederlo

  • Personale in servizio, con riferimento al TFS/TFR relativo ad attività lavorativa in corso di svolgimento, anche se iscritto alla Gestione unitaria;
  • titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al pensionamento, anche se iscritti durante il servizio;
  • soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti alla Gestione unitaria successivamente alla cessazione e all’atto della domanda;
  • ipersonale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione unitaria;
  • soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente uno o più dei seguenti “emolumenti/trattamenti”:
    • pensioni sociali (categoria 077);
    • assegni sociali (categoria 078);
    • prestazioni agli invalidi civili (categoria 044);
    • pensioni facoltative (categorie 030 e 031);
    • pensioni della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036);
    • pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012);
    • pensioni ex Enpao (categoria 076);
    • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (categoria 043);
    • assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199, 200);
    • assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie:
      • Fondi speciali
      • AOI – categorie 045, 051, 054, 063, 094 – 3° byte numero certificato 2 o 5; decorrenza > 07/1984; GP1AV37N = 5 (assegno ordinario di invalidità);
      • Superstiti 024, 037, 040, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 094, 097 – 3° byte certificato 3 o 6; GP1AV37N = 7;
      • AGO e Convenzioni internazionali
      • AOI – categorie 002, 005, 008, 016, 019, 022, 086, 089, 092; decorrenza > 07/1984; codice natura GP1AF02 con 1° byte diverso da 3; 4; 5; categoria 083 con presa in carico GP1AF09Z > 11/2003 e decorrenza > 07/1997;
    • pensioni ai superstiti di tutte le categorie (003, 006, 009, 014, 017, 020, 023, 034, 072, 075, 084, 087, 090, 093, 172, 215, 218, 221, 224 e 227);
    • pensioni delle gestioni Sport e Spettacolo (categorie da 201 a 206);
    • APE sociale;
    • APE volontaria.

TFS-TFR anticipato dall’INPS: importi erogabili

Il tasso di interesse applicato (1% fisso con ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione) sugli importi concessi si attua alle somme cedibili, ossia quelle relative a un rapporto di lavoro concluso, maturate, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. È possibile l’erogazione anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni.

Il finanziamento è erogato in unica soluzione.

Come fare domanda di anticipo TFR-TFS all’INPS

L’istanza può essere presentata sul sito INPS (anche tramite delegato) oppure presso CAF e Patronati, accedendo al servizio web raggiungibile dalla home page del sito INPS, reperibile scrivendo nel campo “Cerca”:

Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo.

In caso di anticipazione parziale, deve dichiarare se il TFS/TFR maturato richiesto è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con o senza diritto a pensione (se ha maturato il diritto al TFS/TFR pur in presenza di nuova assunzione).

Infine, deve indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento (in caso di più datori “successivi”, si indica l’ultimo in ordine di tempo).

Gli step successivi all’istanza

Dopo l’accoglimento della domanda (le tempistiche di lavorazione possono arrivare fino a 180 giorni), l’INPS predispone una proposta di cessione del TFS/TFR, rendendola disponibile nell’area personale My Inps dell’iscritto. Il contribuente avrà 30 giorni per sottoscriverla e rinviarla all’Istituto. Ricevuta la proposta contri-firmata, l’Istituto di Previdenza verifica e trasmette l’accettazione della proposta (oppure il mancato accoglimento) al richiedente.

NB: l’iscritto può recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR, senza alcun onere a proprio carico, fino all’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.