Requisiti per il Bonus Facciate e casi particolari

Risposta di Barbara Weisz

9 Luglio 2021 14:47

Fiorenzo chiede:

Vorrei utilizzare il bonus facciate per migliore l’efficienza energetica di casa mia realizzando un cappotto (il mio tecnico definisce le pratiche per il 110% troppo complesse). La mia facciata sarebbe visibile dalla pubblica via, se non fosse per degli alberi di un giardino privato che ne celano la vista ma la mia ipotesi è che gli alberi non siano elementi che strutturalmente nascondono la vista, cosa ne pensate? Inoltre non mi è ben chiaro se anche per la parte orizzontale (soffitto) di un androne parzialmente visibile sia applicabile il bonus.

Per quanto riguarda la prima domanda, direi che la sua interpretazione è corretta. In base alla norma sul Bonus Facciate, l’elemento discriminante è che i lavori vengano effettuati sulla facciata esterna dell’edificio. Questo esclude le altre strutture perimetrali, nel caso in cui non diano direttamente sulla strada (per esempio, il retro di un edificio che si trova su un cortile interno o le pareti di un cavedio).

La Guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione riguarda, «tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)». Non spetta, però, per gli interventi effettuati sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Quindi, le facciate esterne sono sempre previste. E in ogni caso, il criterio della visibilità dalla strada non verrebbe intaccato dalla presenza di alberi o di un giardino antistante la casa.

Per quanto riguarda il soffitto dell’androne, escluderei la possibile applicazione del bonus facciate, che non è utilizzabile per altre superfici dell’edificio non verticali e nemmeno per il tetto, tanto meno per un soffitto. Può valutare quale altra agevolazione edilizia può utilizzare per questi lavori, il bonus ristrutturazioni al 50% per esempio. L’incumulabilità tra detrazioni edilizie riguarda solo la medesima tipologia di lavori (se ci sono opere che possono ricadere in diverse agevolazioni, bisogna sceglierne una per ciascun intervento).

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Risposta di Barbara Weisz