Telamarketing, il Garante impone nuove regole

di Francesca Mancuso

19 Marzo 2009 14:30

Con la deroga temporanea prevista fino al 31 dicembre di quest'anno, il Garante della Privacy stabilisce le modalità per le attività promozionali telefoniche

Dopo il provvedimento del Decreto Milleproroghe (attuato per salvare il posto a 30 mila operatori dei call center), che consente nuovamente di effettuare il teleselling, il Garante della Privacy impone i primi paletti per evitare il “telemarketing selvaggio”.

Il nuovo provvedimento emesso dal Garante, che presto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha la funzione di esplicitare e chiarire i limiti entro cui le società che svolgono attività promozionali anche telefonicamente, possono avvalersi della deroga.

In particolare, le aziende e i call center che, sfruttando la deroga del decreto prevista fino al 31 dicembre 2009, contatteranno gli utenti a scopo promozionale, potranno utilizzare esclusivamente banche dati estratte degli elenchi telefonici antecedenti alla data del 1 agosto 2005. In questo modo, non potranno nemmeno usufruire del periodo di deroga per chiedere il consenso degli utenti per futuri contatti, né potranno cedere a terzi i dati che utilizzano.

La violazione di una di queste indicazioni ccomporterà una sanzione amministrativa, che può andare dai 30 mila ai 180 mila euro e che, nei casi più gravi di violazione, potrebbe arrivare anche ai 300 mila euro.

Un’altra delle condizioni cui dovranno sottostare è che gli operatori dovranno specificare la società per cui stanno svolgendo il servizio promozionale e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno immediatamente registrare l’eventuale contrarietà del cliente ad essere ricontattato in seguito.

Dall’altra parte, le società dovranno innanzitutto documentare opportunamente che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005.

I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati esclusivamente a titolo promozionale. Ne consegue che tali dati non potranno essere utilizzati per acquisire nuove informazioni o addirittura il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Infatti, questo “escamotage” consentirebbe alle aziende la creazione di nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge attraverso la deroga temporanea.