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Forfettario incompatibile con il bonus impatriati

di Anna Fabi

8 Febbraio 2023 10:02

Impatriati con requisiti da forfettario, interpello Entrate: opzione a scelta ma se se applica la flat tax si perde l'altro beneficio per cinque anni.

Il regime forfettario è incompatibile con il bonus impatriati, per i quali l’imponibile si abbatte al 30% per cinque anni: se il contribuente che rientra nel Paese decide di pagare le tasse con la flat tax al 15%, poi perde il diritto a chiedere l’agevolazione al 30% per l’intero quinquennio.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che, rispondendo all’interpello n. 190/2023, fornisce una precisazione ulteriore rispetto a quanto già illustrato con precedenti documenti di prassi. La Circolare 33/2020 aveva infatti già chiarito l’incompatibilità:

il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Spieghiamo meglio.

Flat tax incompatibile con il bonus impatriati

L’agevolazione per il rientro dei cervelli prevista dall‘articolo 16 del dlgs 147/2015 abbatte l’imponibile, nella sua più recente al 30%. La durata del beneficio è di cinque periodi di imposta, con estensione di altri cinque anni in presenza di particolari ipotesi: figlio minorenne o a carico; acquisto casa; tre figli minorenni o a carico.

Lo sconto d’imposta è applicato su un imponibile nel quale però non possono rientrare quelli prodotti dai forfettari.

I redditi su cui si paga la flat tax al 15%, infatti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo e di conseguenza i due regimi fiscali sono incompatibili.

Forfettari o impatriati: quando è opzionale

La Circolare 33/2020 delle Entrate chiarisce ulteriormente cosa accade nei casi particolari di doppio requisito: «resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfettari».

=> Calcolo delle tasse per i forfettari

Questo, spiega il Fisco, significa che il contribuente deve compiere la propria scelta prima di applicare il forfettario. Viceversa, «l’opzione per il regime forfettario comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati». Quindi, se il contribuente è già in regime forfettario, allora non può cambiare idea a posteriori.

Nel caso in esame, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2020 e optato, a seguito del rientro, per il regime forfettario nei periodi d’imposta 2020 e 2021, il contribuente non potrà più fruire del regime per gli impatriati nell’intero quinquennio potenzialmente agevolabile, ossia fino al 2024.