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Indennità e malattia: importi 2018

di Noemi Ricci

Pubblicato 6 Aprile 2018
Aggiornato 10 Aprile 2018 14:58

Prestazioni e indennità INPS: aggiornati i minimali di reddito per il calcolo dell'indennità di malattia e le prestazioni di maternità/paternità e tubercolosi nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

Con la circolare n. 61/2018 l’INPS ha reso noto il nuovo limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, a fronte della comunicazione dell’ISTAT della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 nella misura dell’1,1%.

Sulla base di questo dato, con decreto del 20 novembre 2017 pubblicato nella G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 in misura pari a +1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

L’INPS ha quindi rideterminato gli importi e i valori reddituali di riferimento per il 2018 per quanto riguarda le prestazioni erogate dall’Istituto a tutte le categorie di lavoratori, dipendenti, autonomi e parasubordinati e fornisce alcuni chiarimenti in merito ai lavoratori per i quali si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente (già in parte illustrati nella circolare INPS n. 13/2018) o quelli fissi da prendere a riferimento per le prestazioni tubercolari per i quali occorre fare riferimento alla circolare n. 26/2018.

Lavoratori soci di società e di enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2018, devono essere liquidati sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2018, a 48,20 euro.

Lavoratori agricoli

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle predette  prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2018, è pari a 42,88 euro.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, con riferimento alle prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3). L’Istituto comunica quindi che il reddito applicabile, per l’anno 2018, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile, nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2017 pari a 56,83 euro (cfr. la circolare n. 96/2017).

Domestici

Per i lavoratori domestici (italiani o stranieri) ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2018, devono essere utilizzate le le retribuzioni convenzionali orarie già stabilite per il versamenti dei contributi nel 2018:

  • 7,05 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,97 euro;
  • 7,97 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 7,97 euro e fino a  9,70 euro;
  • 9,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,70 euro;
  • 5,13 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Autonomi

L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a:

  • 42,88 euro per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali;
  • 48,20 € per Artigiani e Commercianti;
  • 26,78 € per i pescatori.

Gestione dei Parasubordinati

Per l’anno 2018 il valore dell’indennità di malattia per i lavoratori assicurati presso la Gestione Separata è pari a:

  • 11,12 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione;
  • 16,67 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8;
  • 22,23 euro se le mensilità sono da 9 a 12.
  • In caso di degenza ospedaliera, l’indennità è pari a:
  • 22,23 euro con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • 33,35 con accrediti per 5-8 mesi;
  • 44,46 euro con accrediti da 9 a 12 mesi.

Congedo Parentale

L’indennità di congedo parentale spetta nella misura del 30% della retribuzione se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (6.596,46 euro), pari per il 2018 a 16.491,15 euro.

Congedo Straordinario

Per quanto concerne il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono disabili, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso sono indicati nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1

Valori massimi dell’indennità economica

(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A B C D
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità
2018 47.967,72 36.066,00 98,81

 

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile

(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A B C D
Anno retribuzione figurativa massima annua retribuzione figurativa massima settimanale retribuzione figurativa massima giornaliera
2018 36.066,00 693,58 98,81