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Studi professionali: i vantaggi della PEC con valore giuridico

di Noemi Ricci

18 Giugno 2013 16:00

Atti e documenti inviati tramite PEC hanno lo stesso valore legale e giuridico di quelli inviati in formato cartaceo: le opportunità per gli studi professionali.

Se dal 30 giugno 2013 la PEC diventa obbligatoria anche per le ditte individuali, per imprese e studi professionali facenti capo ad un Ordine o Albo è già da tempo realtà.

Per essere in regola, ordini e collegi comunicano al Registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) gli account di posta certificata degli iscritti, con l’obiettivo di rendere aperto a tutti il registro pubblico delle PEC di imprese e professionisti dal 19 giugno 2013.

PEC con valore legale

Le norme che hanno attribuito valore giuridico alla Posta Elettronica Certificata, ufficializzando la completa equiparazione tra atto notificato via posta ordinaria e PEC (trasmissione del documento informatico) sono entrate in vigore nel 2011.

=> Leggi di più sulla PEC

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le modifiche introdotte dal decreto legislativo 235/2010 hanno comportato nuovi adempimenti ma hanno anche dato vita a nuove opportunità, soprattutto per professionisti come consulenti, avvocati o notai, che possono rendere effettive azioni legali, ricorsi o impugnazioni inviando l’atto di controparte tramite casella di posta certificata, a tutto vantaggio di costi e tempistiche.

=> Vai al Registro INI-PEC per professionisti e imprese

La casella PEC è capace di attestare legalmente l’avvenuta ricezione in termini di data e ora di trasmissione, tra l’altro opponibili ai terzi se realizzate secondo le disposizioni del Dpr 68/2005.

Atti, documenti e fatture, possono essere inviati telematicamente preservando la propria rilevanza processuale e il valore legale e giuridico, in tutto e per tutto pari a quelli riconosciuti se trasmessi a mezzo raccomandata o tramite ufficiale giudiziario.

=> Leggi anche: cartelle esattoriali notificabili via PEC

Dal punto di vista della ricezione della posta certificata, i benefici consistono nella possibilità di mettere in atto la conservazione sostitutiva, risparmiando ancora una volta tempo e costi legati alla gestione e al reperimento delle informazioni.

Vantaggi che i dottori commercialisti, ad esempio, possono sfruttare per realizzare un processo gestionale interno di conservazione a norma dei documenti contabili e fiscali dei clienti che, se certificato da un conservatore accreditato (articoli 44 e 44-bis del nuovo CAD) garantiranno maggiore valenza probatoria ai documenti conservati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 16, commi da 6 a 11, del decreto legge 185/2008 prevede l’obbligo per imprese, professionisti iscritti agli albi e pubbliche amministrazioni di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (leggi di più), con l’ultima proroga concessa, come divecamo, alle ditte individuali: entro il 30 giugno 2013 dovranno mettersi in regola con tale adempimento.

=> Leggi come assolvere all’obbligo PEC

Attenzione: l’obbligo riguarda la comunicazione dell’indirizzo PEC (e non l’attivazione della casella) ai rispettivi ordini e/o collegi professionali o al Registro delle Imprese.

L’elenco degli indirizzi PEC è disponibile per la consultazione in maniera libera e senza oneri sul sito dell’Agenzia Digitale per l’Italia (ex DigitPa).