Tratto dallo speciale:

DURC in Edilizia: nuova Circolare su regole di acquisizione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 5 Giugno 2012
Aggiornato 30 Luglio 2012 09:03

DURC e Casse Edili: il Ministero fornisce nuove indicazioni su acquisizione d'ufficio dalle PA, validità del rilascio e della autocertificazione, durata e procedure di consultazione online.

Nuovi chiarimenti sul DURC: la Circolare n. 12/2012 del Ministero del Lavoro uniforma le disposizioni su:

DURC acquisito d’ufficio dalle PA

In caso di lavori edili pubblici, il DURC deve essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti. È questa una delle importanti precisazioni del Ministero, che si rifà all’art. 16-bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, e all’art. 44 bis del DPR n. 445/2000.

Ma anche in caso di lavori edili privati le PA devono acquisire d’ufficio il DURC, come stabilito dall’art. 14, c. 6-bis, D.L. n. 5/2012. È però possibile richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati, in questo caso gli Istituti e le Casse Edili dovranno apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, c. 2, DPR n. 445/2000)”.

DURC e autocertificazione

Anche in questa occasione il Ministero del Lavoro continua a ribadire che il DURC non può essere sostituito da autocertificazione.

Le autocertificazioni, invece, possono essere presentate, al posto del DURC, relativamente alla certificazione sul regolare versamento della contribuzione obbligatoria nei casi previsti dal Legislatore, come nel caso dell’art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house).

Inoltre è importante sottolineare che le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione solo le certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC: non sono infatti valide le certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate, anche nel caso in cui le medesime Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.

DURC e validità

Il DURC ha sempre validità trimestrale, anche in caso di appalti pubblici.

Il documento che attesta la regolarità contributiva va acquisito nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, un DURC per ciascuna procedura. Il documento, nel corso della sua validità, può però essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto.

Inoltre il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006.

DURC e consultazione

Il Ministero incentiva le Pubbliche Amministrazioni ad adottare misure di dematerializzazione, facendo ricorso all’uso della PEC per la consegna del DURC.

Allo stesso modo è consentita la consultazione via web a chi abbia un interesse qualificato, gli Istituti potranno dunque adottare misure tecniche adeguate per rendere accessibili le informazioni concernenti richieste e contenuti dei DURC già rilasciati.