Dopo di Noi: agevolazioni fiscali per disabili

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Giugno 2016
Aggiornato 26 Gennaio 2017 14:15

Detrazioni, trust e fondi a favore di persone con grave disabilità, sconti IMU, deduzione erogazioni liberali: assistenza e fiscali nella legge Dopo di Noi.

Aassistenza ai disabili, percorsi formativi e agevolazioni fiscali (detrazioni, imposta di successione, ecc., possibili sconti IMU: lo prevede la nuova legge Dopo di Noi (112/2016) a tutela dei diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 giugno e in vigore dal giorno successivo.

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Fondo assistenza

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro un apposito Fondo da 90 milioni di euro nel 2016 (38,3 milioni nel 2017 e 56,1 a partire dal 2018),. Sarà un decreto attuativo a dettagliarne i requisiti per l’accesso, da emanare entro sei mesi. Obiettivi: programmi per la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in abitazioni che riproducano le condizioni della casa familiare, interventi di residenzialità con soluzioni di tipo familiare o di co-housing, programmi di accrescimento della consapevolezza, abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di  autonomia possibile.

Agevolazioni fiscali

L’articolo 5 prevede la detraibilità delle spese sostenute per polizze assicurative finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave (detrazione 19%) a decorrere dal periodo d’imposta 2016, su una spesa massima di 750 euro di premi.

L’articolo 6 regolamenta le agevolazioni sui beni conferiti in trust gravati da vincoli di destinazione e fondi speciali in favore di persone con disabilità grave (finalità esclusiva del trust o fondo: inclusione sociale, cura e assistenza, da indicarsi nell’atto istitutivo): sono esenti da imposta successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi 47-49, decreto legge 262/2006, e da imposta di bollo, mentre quelle di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • istituzione del trust / fondo o costituzione del vincolo di destinazione per atto pubblico;
  • l’atto istitutivo indica soggetti coinvolti e ruoli, funzionalità e bisogni dei destinatari, attività assistenziali, anche finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione:
  • l’atto istitutivo individua obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, obblighi e modalità di rendicontazione (a carico del trustee, del fiduciario o del gestore);
  • gli esclusivi beneficiari devono essere persone con disabilità grave;
  • i beni conferiti sono destinati esclusivamente alle finalità assistenziali;
  • l’atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni previste e stabilisce il termine della durata del trust, fondo o vincolo di destinazione.

In caso di decesso del beneficiario, il trasferimento dei diritti reale a chi ha istituito il trust o altro istituto avviene sempre senza pagare la tassa sulle successioni, applicando imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

In caso di trasferimento di immobili o di diritti reale sugli stessi, i Comuni possono deliberare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni IMU.

Previste agevolazioni anche per le erogazioni liberali a favore di questi enti: sono deducili del 20% dal reddito complessivo, fino a un tetto di 100mila euro. Attenzione: quest’ultima è l’unica fra le agevolazioni descritte che si applica a partire da questo periodo d’imposta 2016, tutte le altre scattano dal 2017. 

in Gazzetta Ufficiale