Il fallimento dell’impresa commerciale

di Roberto Grementieri

20 Luglio 2015 09:00

Dichiarare fallimento: presupposti soggettivi e oggettivi, procedura fallimentare ed effetti su debitore e creditori.

Presupposti di fallimento

Sono soggetti a fallimento solo alcune categorie di imprenditori commerciali, qualunque sia l’attività esercitata. Sono infatti esclusi non solo imprenditori agricoli, esercenti di professioni intellettuali e altri comuni debitori, ma anche gli imprenditori commerciali che abbiano veste di ente pubblico e quelli che dimostrino:

  • di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare annuo non superiore ad euro 300mila;
  • di aver realizzato, nel medesimo periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200mila;
    di avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500mila.

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In pratica vengono sottratti a procedura fallimentare e concordato preventivo gli imprenditori commerciali il cui dissesto, in considerazione delle limitate dimensioni della loro attività, è destinato ad avere sul mercato ripercussioni marginali.

Il fallimento viene pertanto dichiarato quando concorrono due presupposti oggettivi:

  1. stato d’insolvenza, ossia impossibilità di soddisfare puntualmente e con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni;
  2. esposizione debitoria di almeno 30mila euro, complessivamente per debiti scaduti e non pagati: al di sotto di tale soglia resta fermo il diritto dei singoli creditori di intraprendere azione esecutiva individuale nei confronti dell’imprenditore debitore.

Lo stato d’insolvenza non deve confondersi con l’inadempimento: vi può essere insolvenza anche se l’imprenditore è finora riuscito a pagare tutti i propri debiti e, viceversa, l’imprenditore può essere solvibile anche se non adempie a una o più obbligazioni (ad esempio, perché ritiene di non esservi tenuto). La differenza è che lo stato di insolvenza è una situazione generale e non momentanea che concerne l’intero patrimonio dell’imprenditore commerciale, tale da renderlo inidoneo a far fronte ai propri debiti.

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Procedura fallimentare

La dichiarazione di fallimento può essere effettuata dallo stesso debitore, da uno o più creditori, nonché – quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, dal pubblico ministero. Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale locale della zona ove opera l’attività commerciale (il trasferimento della sede nell’anno antecedente all’iniziativa non rileva ai fini della competenza). Il tribunale convoca l’imprenditore, a cui è richiesto di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e successivamente svolge un’istruttoria volta a verificare la ricorrenza dei presupposti del fallimento.

Effetti del fallimento per i creditori

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito: ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato attraverso la procedura fallimentare. Di contro, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Per attuare la par condicio, la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i creditori non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

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I debiti pecuniari a termine si considerano scaduti a partire dalla data della dichiarazione di fallimento. Peraltro, se si tratta di crediti infruttiferi, al momento dei riparti si detraggono gli interessi riferiti al periodo di tempo intercorrente tra il pagamento e la data di scadenza del credito. La legge fallimentare ammette la compensazione del debito verso il fallito con il credito che il debitore avanzi verso quest’ultimo: e ciò, non soltanto quando i due crediti siano entrambi scaduti prima della dichiarazione di fallimento, ma anche se la scadenza di uno di essi sia successiva. Per evitare frodi, la compensazione non è tuttavia ammessa se il credito non scaduto nei confronti del fallito è stato acquistato dal creditore per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

Il fallimento è dichiarato con sentenza da annotare nel Registro delle imprese. Una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento – i cui effetti si producono una volta depositata in Cancelleria – la procedura fallimentare si articola in:

  • apprensione dei beni spettanti al fallimento;
  • accertamento del passivo (verifica dei diritti alla ripartizione del ricavato dalla liquidazione dell’attivo dalla restituzione di beni non facenti parte del patrimonio fallimentare;
  • liquidazione dell’attivo, volta alla monetizzazione del patrimonio del debitore, onde consentire un’agevole ripartizione tra i creditori. Al fine di un più fruttuoso realizzo del patrimonio dell’imprenditore, è consentito l’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito – anche limitatamente a specifici rami dell’azienda – o l’affitto dell’azienda o di rami dell’azienda del fallito: la prospettiva di una collocazione sul mercato di un’azienda ancora attiva e in grado di produrre reddito costituisce, infatti, un’alternativa certamente più allettante di una liquidazione atomistica del patrimonio del debitore.
  • ripartizione fra i creditori del ricavato dalla liquidazione dell’attivo.

Le operazioni vengono espletate dall’ufficio fallimentare, di cui sono organi: tribunale fallimentare (sovraintende alla procedura); giudice delegato (nominato con la sentenza dichiarativa del fallimento, svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura); curatore (nominato con la sentenza dichiarativa del fallimento fra liberi professionisti o soggetti dotati di adeguate capacità imprenditoriali, ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare); comitato dei creditori (nominato dal giudice delegato tra i creditori del fallito, vigila sull’operato del curatore, ne autorizza taluni atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge).

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Effetti del fallimento per il debitore

Effetto automatico della dichiarazione di fallimento è il cosiddetto spossessamento del debitore, cioè la perdita della disponibilità dei propri beni e il passaggio dell’amministrazione al curatore. Non solo di tutti i beni nel patrimonio del fallito alla data di dichiarazione del fallimento, ma anche quelli che dovessero pervenirgli durante la procedura. A seguire, vige l’obbligo del fallito-persona fisica di consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere (inclusa quella elettronica) riguardante i rapporti compresi nel fallimento; comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o domicilio; alcune incapacità previste da disposizioni speciali; ect.).