Assunzioni agevolate prorogati gli incentivi della Finanziaria 2010

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Febbraio 2014
Aggiornato 23 Gennaio 2023 16:15

Arriva in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2014 il decreto di proroga al 2012 degli incentivi previsti dalla finanziaria 2010 per l'assunzione di disoccupati, finalmente operativi: ecco quali sono e chi ne ha diritto.

Buone notizie per le aziende che assumono disoccupati relativamente ai benefici fiscali concessi sulla contribuzione: non si tratta di novità legislative, ma della proroga relativa al 2012 di una serie di benefici contributivi e fiscali. Il decreto applicativo del Ministero dello Sviluppo Economica che la attua è però arrivato a settembre 2013 per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2014. Dunque, pur se in ritardo, sono definitivamente sbloccati i finanziamenti per questi incentivi all’assunzione (relativi al 2012), per una cifra pari a 6 milioni, 132mila 79 euro. La spesa per le assunzioni agevolate è sostenuta dall’INPS.

=> Contributi e incentivi 2014 per le aziende

Accredito figurativo della contribuzione

Più in particolare sono è stato prorogato l’accredito figurativo della contribuzione precedente per i disoccupati con almeno 35 anni di anzianità contributiva, titolari di misure di sostegno al reddito, che accettino un lavoro con inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente. La misura era stata prevista in via sperimentale dalla legge 191/2009, articolo 2, comma 132, ed è stata in seguito prorogata. Ricordiamo che la proroga appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale riguarda il periodo d’imposta 2012. La prevede l’articolo 2 del decreto del 2 settembre, fino a un massimo di spesa di 20mila euro. Per le applicazione del beneficio, si seguono le stesse regole degli anni precedenti, definite dal decreto del ministero del Lavoro del 30 luglio 2010.

Riduzione contributiva

Prorogata anche la riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola, e che abbiano almeno 50 anni di età. Anche questa è una proroga per il 2012 dell’intervento sperimentale previsto sempre dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009), con il comma 134, primo periodo, dell’articolo 2. Il beneficio è riconosciuto per il 2012 fino al limite massimo di spesa di 769mila 453,38 euro. Le modalità di erogazione sono quelle già previste per il 2010 e il 2011, descritte nel titolo I del decreto del Lavoro numero 53343 del 26 luglio 2010.

Tra gli interventi prorogati anche la riduzione contributiva per le imprese che assumono lavoratori in mobilità o titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva. La quota di contribuzione è pari a quella degli apprendisti, per 12 o 18 mesi a secondo che l’assunzione sia a termine o a tempo indeterminato. Il beneficio per il 2012 è concesso fino al raggiungimento del limite di 37mila 506,17 euro. Le modalità operative sono anche in questo caso contenute nel decreto ministeriale 53343 del 26 luglio 2010, titolo II.

Incentivi all’assunzione

Stessa sorte per l’incentivo fiscale alle imprese che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola oppure dell’indennità speciale di disoccupazione edile. L’incentivo è quello previsto sempre dalla finanziaria 2012, all’articolo 2 comma 151, ed è pari all’indennità non ancora erogata al lavoratore che viene assunto. Il beneficio è riconosciuto fino al raggiungimento del tetto di 794mila 629 euro. Le modalità per richiederlo sono anche in questo caso spiegate nel decreto 53344 del 26 luglio 2010.

Domande di incentivo

In estrema sintesi, per quanto riguarda le varie agevolazioni relative all’assunzione di disoccupati, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all’INPS, che concede l’incentivo a tutti gli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso in cui le domande superino i finanziamenti disponibili, l’incentivo è concesso in base all’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro. (Fonte: decreto 2 settembre 2013 nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2014).