Contratti di appalto: stipula e trasmissione elettronica

di Francesca Pietroforte

6 Giugno 2013 09:34

Analisi della normativa 2013 sui contratti di appalto elettronici alla luce del nuovo regolamento sulla firma elettronica e digitale.

Dal 2013 i contratti di appalto stipulati con enti pubblici – esclusi quelli in forma di scrittura privata non autenticata – vanno trasmessi per via telematica (vedi art. 6, co. 3, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012).

=>Leggi le nuove regole per i contratti di appalto elettronici

Il contratto deve essere siglato attraverso atto pubblico notarile informatico, o in modalità elettronica secondo quanto disposto per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o attraverso scrittura privata.

Ai fini della validità del contratto è necessario che gli aggiudicatari dispongano di firma digitale o elettronica qualificata, basata su crittografia asimmetrica e dotata di efficacia probatoria equiparabile a quella di una firma autografa.  Come indicato dall’art. 1, co. 1 del Codice dell’amministrazione digitale, esistono diverse tipologie di firma digitale:

  • firma elettronica semplice
  • firma elettronica avanzata
  • firma elettronica qualificata
  • firma digitale

=>Leggi il nuovo Regolamento sulle firme digitali

Se la controparte non dispone di firma digitale, sarà necessario che le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivano un atto pubblico informatico alla presenza di un notaio con firma digitale o elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. La procedura si conclude con l’apposizione della forma digitale del segretario sul file.

Con la procedura di trasmissione telematica, dopo 20 giorni dalla ricezione del decreto di approvazione dagli organi competenti, la stazione appaltante richiede la registrazione del contratto sottoscritto all’Agenzia delle Entrate.

I contratti di appalto stipulati con scrittura autenticata dall’ufficiale rogante o con atto notarile devono essere iscritti sul Repertorio dei contratti dell’amministrazione e devono essere registrati “in termine fisso”, sia che siano sotto soglia che sopra soglia comunitaria (pari a 130.000 euro in caso di appalti per forniture e servizi, a 200.000 euro negli appalti pubblici di servizi e a 5 milioni di euro nel caso di appalti pubblici di lavori).

Per i contratti di stipulati con scrittura privata come cottimo fiduciario realizzato in economia, gli atti sono soggetti a imposta di registro solo in caso di uso.

In entrambi i casi è necessario far fronte all’imposta di registro in misura fissa (168 euro) e all’imposta di bollo (marca da bollo da 14,62 euro per ogni foglio o ogni 100 righe scritte; 45 euro per gli atti digitali).

Per utilizzare la procedura telematica, i pubblici ufficiali roganti diversi dai notai devono ottenere l’abilitazione al servizio “Adempimento unico telematico”, scaricando dal sito dell’Agenzia del Territorio il modulo di adesione, con gli estremi identificativi dell’ente richiedente, del legale rappresentante e del pubblico ufficiale.

Sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente di appartenenza del pubblico ufficiale, il modulo deve essere inviato tramite posta raccomandata all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Roma – viale Antonio Ciamarra, n. 139 – 00173 Roma, insieme al documento di riconoscimento del rappresentante legale e del pubblico ufficiale.

In caso di esito positivo della procedura, l’Agenzia fornisce all’ente richiedente e al pubblico ufficiale i dati per l’autenticazione al servizio di trasmissione online.