Demansionamento: risarcimento anche senza mobbing

di Barbara Weisz

9 Novembre 2015 16:53

L'impresa deve risarcire il danno biologico da demansionamento professionale di un lavoratore, anche se non c'è stato mobbing: sentenza di Cassazione.

E’ legittima la richiesta di risarcimento del danno biologico da parte di un lavoratore sottoposto a un demansionamento professionale, anche in assenza di mobbing: lo stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 22635 del 2015). Nel caso in oggetto, è stata ritenuta ricompresa nella domanda di risarcimento da preteso mobbing anche quella, di portata e contenuto meno ampio, di  danni da demansionamento professionale, conseguente allo stato di inattività o scarsa utilizzazione del lavoratore.

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Il risarcimento – oltre che per lesione della  integrità psicofisica – anche alla professionalità, causati «dai comportamenti posti in essere dalla società resistente e da alcuni colleghi», previo «accertamento della loro vessatorietà e arbitrarietà, sicché bene ha fatto la Corte, una volta esclusa la natura “mobbizzante” delle condotte, ad esaminare la domanda anche sotto il profilo della violazione degli obblighi posti al datore di lavoro dall’articolo 2103 del codice civile.

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Secondo la Cassazione, il mobbing è «figura complessa», consistente «in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo». In pratica, perchè si possa configurare il reato di mobbing, devono ricorrere i seguenti elementi:

  • comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  • evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  • nesso tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;
  • intento persecutorio unificante in tutti i comportamenti lesivi.

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Nel caso in esame, sono stati esclusi l’intento vessatorio e persecutorio, ed è quindi stato escluso il mobbing. Ma la condotta di “radicale e sostanziale esautoramento” del lavoratore dalle sue mansioni rimane giuridicamente valutabile,