Professionisti: limiti e regole per il visto di conformità

di Barbara Weisz

19 Febbraio 2020 12:45

Visto di conformità per i crediti superiori a 5mila euro: norma, regole per i professionisti che rilasciano il visto, controlli, casi particolari.

Il contribuente che utilizza in compensazione crediti d’imposta superiori a 5mila euro, deve chiedere apposito visto di conformità sulla dichiarazione: l’obbligo è stato prima introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 574) – con adempimenti a carico di contribuenti e professionisti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con circolare 28/E del 25 settembre 2014 – e poi reso più stringente dal Decreto 50/2017 (Manovra bis 2017).

Di fatto, i crediti Irpef vengono equiparati ai crediti Iva, per quanto riguarda il limite di spesa sulle compensazioni oltre il quale scatta il visto di conformità.

=> Commercialisti: verifiche sul visto di conformità

I soggetti che possono apporre il visto di conformità sono i responsabili dell’assistenza fiscale (CAF), iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, gli iscritti al 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio. Nel caso di società il cui bilancio è sottoposto a revisione (in base all’articolo 2409-bis del codice civile), il visto può essere sottoscritto da chi esercita il controllo contabile (il revisore).

=> Professionisti: visto di conformità per la compensazione crediti

Visto di conformità

Il professionista che voglia svolgere l’attività di assistenza fiscale fra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, presenta un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente, in cui indicherà dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA, domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale, la denominazione o ragione sociale ed i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Il professionista che esercita presso un’associazione professionale, indica anche denominazione, codice fiscale e sede dello studio associato. Tutte le eventuali variazioni dei dati inizialmente comunicati, vanno segnalate entro 30 giorni dal momento in cui si verificano.

La comunicazione può essere consegnata a mano, inviata con raccomandata oppure via PEC, e bisogna allegare copia della polizza assicurativa (che deve rispettare una serie di requisiti, previsti dal quarto paragrafo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio in materia di copertura assicurativa, massimali, risarcimenti), dichiarazione di non avere provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza, dichiarazione su una serie di requisiti (niente violazioni penali o contributive). Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili tutti i modelli editabili per le comunicazioni o per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Il professionista può prestare l’assistenza fiscale a partire dalla data di presentazione della comunicazione. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, anche se il professionista lavora in uno studio associato, è il singolo a dover avere l’autorizzazione al rilascio del visto del conformità. La norma non prevede limiti alla platea dei contribuenti che possono rivolgersi al professionista per il visto del conformità, una strada aperta quindi anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo.  Altro obbligo previsto per il professionista che vuole rilasciare il visto di conformità, essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Se l’attività avviene presso un’associazione professionale abilitata alla trasmissione telematica della dichiarazione e in possesso di partita IVA, il professionista può validamente presentare la comunicazione. Così come, per quanto riguarda l’obbligo di polizza assicurativa, il professionista può utilizzare quella dello studio o associai zone di cui fa parte, sempre che questa preveda forme di copertura legate all’attività dei singoli professionisti.

Per ottenere il visto

Servono soprattutto ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. In pratica, il visto di conformità attesta che i dati esposti in dichiarazioni corrispondono alla relativa documentazione e alle disposizioni su oneri deducibili, detrazioni, crediti d’imposta, ritenute d’acconto, versamenti.

=> Compensazione IVA: il visto di conformità

Per i contribuenti obbligati alle scritture contabili (come le imprese), i controlli implicano la regolarità di queste ultime. Attenzione: in realtà non vengono fatte valutazioni di merito, ma un controllo formale sull’ammontare delle componenti attive e passive relative alle attività dell’impresa o del lavoratore autonomo, rilevanti ai fini Irpef e Irap, e su quanto versato in qualità di sostituto d’imposta. Il controllo può essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare: duplicazioni di versamento. errato versamento, ritenute, crediti d’imposta, imposte sostitutive, eccedenze dell’anno precedente esposte in dichiarazione.

La circolare del 2014 dell’Agenzia fornisce (allega A) un elenco di quali sono i controlli necessari per il visto di conformità, eccoli nelle tabelle, per le diverse categorie di contribuente:

Check list controlli per visto di conformità nelle dichiarazioni Unico PF e SP
1) Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2) Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3) Riscontro del risultato di esercizio emergente dall e scritture contabili
4) Corrispondenza delle rettifiche fiscali sul risultato fiscale con le variazioni in aumento/diminuzione
indicate nel quadro RF del modello UNICO e con la relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5) Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione
(se in contabilità semplificata)
6) Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione
7) Controllo documentale degli oneri deducibili
8) Controllo documentale degli oneri detraibili
9) Controllo documentale dei crediti d’imposta
10) Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente da UNICO dell’anno precedente
11) Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
12) Controllo delle ritenute d’acconto
13) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
14) Controllo delle perdite pregresse

 

Controlli per le dichiarazioni Unico SC
1) Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2) Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3) Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4) Corrispondenza delle rettifiche fiscali sul risultato fiscale  con le variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5) Controllo documentale delle detrazioni
6) Controllo documentale dei crediti d’imposta
7) Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’UNICO dell’anno precedente
8) Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
9) Controllo delle ritenute d’acconto
10) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11) Controllo delle perdite pregresse

 

Controlli per le dichiarazioni IRAP
1) Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2) Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3) Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni
4) Controllo dei totali delle ritenute
5) Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
6) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7) Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. 770 dell’anno precedente

 

Controlli per le dichiarazioni 770
1) Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2) Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3) Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni
4) Controllo dei totali delle ritenute
5) Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
6) Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7) Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. 770 dell’anno precedente

Modalità applicative

Il visto di conformità è necessario solo se le compensazioni (di importo superiore a 5mila euro) sono orizzontali, cioè riguardano crediti e debiti di diversa natura. E il tetto si riferisce a ogni singolo credito: se per esempio, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti di imposta, entrambi inferiori ai 5mila euro, ma la cui soma supera questa soglia, saranno da considerare separatamente, e quindi utilizzabili in compensazione senza bisogno del visto di conformità. Viceversa, se c’è anche un solo credito superiore ai 5mila euro, questo fa scattare il visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Sono previsti una serie di eccezioni (ad esempio, credito per la rottamazione dei veicoli) e di regole particolari, come il visto necessario anche nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione sia diverso da quello che lo ha generato (esempio, cessione eccedenze Ires delle società appartenenti a un gruppo).