La Consulta ha dichiarato incostituzionale la riparazione pecuniaria prevista per i reati contro la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, ha cancellato l’articolo 322-quater del codice penale, che imponeva al condannato per reati come corruzione, concussione e peculato il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato in favore dell’amministrazione lesa. Per la Corte, l’obbligo automatico sommato alla confisca e al risarcimento del danno eccede il principio di proporzionalità della pena fissato dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In sintesi:
- la norma cancellata è l’articolo 322-quater del codice penale, introdotto nel 2015 e modificato nel 2019;
- la riparazione si sommava alla confisca dello stesso importo e al risarcimento del danno d’immagine, pari al doppio, fino a un esborso quadruplo rispetto al profitto del reato;
- la decisione ha effetti immediati sui processi in corso e impone al legislatore di restituire al giudice la discrezionalità sulla misura.
Incostituzionali i risarcimenti per i reati contro la PA
L’articolo 322-quater del codice penale prevedeva che, con la condanna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, il giudice ordinasse sempre il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa. L’obbligo era automatico e copriva reati come peculato, concussione, corruzione e induzione indebita, dagli articoli 314 a 322-bis. La misura era stata introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e modificata nel 2019 con la cosiddetta legge Spazzacorrotti, che aveva ancorato l’importo al profitto dell’illecito.
Riparazione pecuniaria non proporzionale alla pena
La Corte Costituzionale ha qualificato la riparazione pecuniaria come misura sostanzialmente punitiva, non risarcitoria né restitutoria: il ripristino del patrimonio, ha osservato, è già assicurato dalla confisca. Inquadrata così, la misura non supera il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte indica due profili critici: l’automatismo, che impedisce al giudice di calibrare la sanzione sulla gravità del fatto, e l’assenza di qualunque valutazione delle condizioni economiche del condannato.
Cumulo sanzionatorio e danno d’immagine
Il problema centrale è il cumulo sanzionatorio. Alla riparazione pecuniaria, pari al profitto del reato, si aggiungono la confisca obbligatoria dello stesso importo, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, e il risarcimento del danno d’immagine, quantificato nel doppio di quella somma dall’articolo 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009. Il condannato poteva così versare alla pubblica amministrazione fino al quadruplo del vantaggio ottenuto, prima ancora dell’eventuale danno erariale accertato dalla Corte dei conti, dei risarcimenti alle parti civili e delle conseguenze delle sanzioni disciplinari, oltre alla pena detentiva.
Gli effetti sui processi in corso e i compiti del legislatore
La decisione ha effetti immediati sui giudizi pendenti: dove la condanna non è definitiva, la riparazione pecuniaria non potrà più essere applicata. Il resto dell’impianto sanzionatorio dei reati contro la PA è confermato, dalla pena detentiva alla confisca obbligatoria fino al risarcimento del danno d’immagine.
La Corte ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità delle disposizioni collegate, comprese quelle che subordinavano la sospensione condizionale della pena al versamento della riparazione, all’articolo 165 del codice penale.
Spetta ora al legislatore riscrivere la misura, introducendo la discrezionalità del giudice e la considerazione delle condizioni economiche del reo.
Un segnale oltre la corruzione, sul cumulo delle sanzioni
Oltre il singolo articolo, la sentenza fissa un criterio di portata più ampia: un insieme di misure sanzionatorie, anche quando ciascuna è di per sé legittima, può produrre un effetto complessivo sproporzionato che il principio di proporzionalità non tollera. È un parere che tocca l’intero sistema delle sanzioni a contenuto punitivo, comprese quelle tributarie e amministrative, dove gli automatismi nella quantificazione sono frequenti. La Consulta, in più pronunce recenti, ha chiesto a legislatore e giudici di misurare la sanzione sul singolo caso.