Startup innovative: il MIMIT chiarisce i nuovi requisiti e le proroghe

di Anna Fabi

1 Agosto 2025 15:45

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La nuova Circolare del MIMIT è il documento di riferimento chiave per tutte le startup innovative e per quelle che aspirano a diventarlo.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il 29 luglio 2025 l’attesa Circolare con i chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla Legge 193/2024 (Legge Annuale sulla Concorrenza), che riguardano le imprese interessate allo status di startup innovativa, intervenendo principalmente sull’articolo 25 del DL 179/2012, il cosiddetto “Startup Act“.

Vediamo in dettaglio cosa è cambiato  e quali sono le indicazioni operative fornite dal Ministero.

Le novità della Legge 193/2024 per le Startup

La Legge 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, ha introdotto una serie cambiamenti al quadro normativo delle imprese innovative italiane. L’articolo 28 ha riformato la definizione e i requisiti delle startup innovative attraverso le seguenti quattro modifiche sostanziali.

  • Inquadramento: le startup innovative devono ora rientrare nella definizione europea di PMI, come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
  • Attività: le startup non possono svolgere attività prevalenti di agenzia o consulenza.
  • Durata: è stata introdotta la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre i primi tre anni, fino a un massimo di cinque anni complessivi, a condizione di rispettare requisiti aggiuntivi.
  • Estensione: consentita la permanenza nella sezione speciale anche oltre i cinque anni, per ulteriori periodi biennali, fino a un massimo di quattro anni complessivi, pensati per la fase di “scale-up”.

L’articolo 29 della stessa legge definisce, inoltre, i termini per l’adeguamento alla nuova disciplina da parte delle imprese già iscritte alla sezione speciale.

Iscrizione e mantenimento

Requisito “PMI” e valore della produzione

Uno dei punti chiariti dalla Circolare riguarda l’obbligo per le startup di essere una PMI secondo la definizione europea. Questo requisito deve coesistere con quello già esistente del valore della produzione totale annua non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di iscrizione. Per la verifica dello status di PMI, gli Uffici competenti terranno conto non solo delle imprese che controllano la startup o ad essa “collegate”, ma anche di quelle “associate”. Le startup controllate, collegate o associate a grandi imprese non potranno essere considerate ammissibili.

Attività prevalente: stop agenzie e consulenza

La nuova autocertificazione annuale richiederà di attestare che la società non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”. La Circolare chiarisce che per “consulenza” si intende una prestazione professionale che consiglia e assiste il cliente, escludendo, a titolo esemplificativo, imprese con codici Ateco prevalenti come 70.2 (Consulenza imprenditoriale) e 74.99 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.) e i relativi sottocodici. Per “agenzia” si intende un’impresa che esercita funzioni intermediarie per affari di qualunque genere, inclusi agenti o rappresentanti di commercio. Le startup già iscritte alla data del 18 dicembre 2024 che rientrano in queste categorie non saranno cancellate immediatamente, ma avranno tempo fino alla prossima dichiarazione annuale di mantenimento per adeguarsi e dimostrare il possesso del requisito.

Estensione permanenza nel Registro Speciale

Oltre tre anni d fino a cinque

Per rimanere nella sezione speciale oltre il terzo anno e fino a un massimo complessivo di cinque anni (Articolo 25, Comma 2-bis) la startup deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • spese in Ricerca e Sviluppo (R&S) pari almeno al 25% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno un brevetto riconosciuto/registrato (non basta il semplice contratto di licenza, sufficiente per la prima iscrizione e permanenza fino al terzo anno):  non sono ricompresi i modelli di utilità e la titolarità di diritti su programmi per elaboratore originari registrati presso il Registro pubblico speciale.

Previsti anche altri requisiti di natura contabile o relativi a contratti di sperimentazione o finanziamenti. I requisiti contabili devono essere attestati con la presentazione del bilancio del terzo anno di permanenza, mentre gli altri requisiti al momento della dichiarazione di possesso dei requisiti stessi.

Oltre cinque anni e fase di Scale-up

Il termine di cinque anni può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino a un massimo di quattro anni aggiuntivi, per le startup che entrano nella fase di “scale-up” (Articolo 25, Comma 2-ter). Per questa proroga, è necessario che la startup soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), di importo superiore a 1 milione di euro (per la prima proroga biennale, l’aumento deve essersi realizzato nei primi 5 anni; per la seconda, tra il 5° e il 7° anno);
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo (questo requisito si verifica sul bilancio relativo al quinto anno di permanenza (per la prima proroga, rispetto al quarto anno; per la seconda, rispetto al sesto anno).

Nuove Iscrizioni

La Circolare distingue tra nuove iscrizioni e imprese già iscritte alla data del 18 dicembre 2024.

  • Iscrizione fino a 2 anni dalla costituzione: al termine del terzo anno di iscrizione, la startup dovrà rispettare i requisiti del comma 2-bis per mantenere lo status e presentare la dichiarazione di conferma entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura del terzo anno, e comunque non oltre il 31 luglio. Successivamente sarà applicabile il comma 2-ter.
  • Iscrizione dopo 2 anni dalla costituzione: queste imprese decadranno dallo status allo scadere dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, un termine che interviene necessariamente prima della scadenza dei 3 anni di iscrizione. In questi casi, i commi 2-bis e 2-ter non saranno applicabili.

Imprese già iscritte

Per le imprese già iscritte, la Legge garantisce termini aggiuntivi per l’adeguamento ai nuovi requisiti di permanenza oltre il terzo anno.

  • Iscritte da meno di 18 mesi: hanno sei mesi in più dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per adeguarsi. La conferma deve essere presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 3 anni e mezzo dall’iscrizione. Il mancato rispetto di queste scadenze, anche se precedente all’altra, comporta la decadenza dello status.
  • Iscritte da oltre 18 mesi: hanno dodici mesi in più dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per adeguarsi. La conferma deve essere presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 4 anni dall’iscrizione. Anche qui, il mancato rispetto di una delle due scadenze porta alla decadenza.

Questi termini aggiuntivi (6 o 12 mesi) sono perentori. Le Camere di Commercio avvieranno d’ufficio il procedimento di cancellazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro tali termini.

Scadenze e cancellazioni

La Circolare chiarisce che la proroga di 12 mesi, introdotta dal D.L. 34/2020 durante la pandemia (che permetteva la permanenza fino a 72 mesi dalla costituzione), è scaduta. Questo significa che tutte le startup che alla data del 18 dicembre 2024 avevano già superato i 60 mesi dalla loro costituzione devono essere cancellate d’ufficio dalla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese.

Tali imprese riceveranno comunque un invito a iscriversi, se ne hanno i requisiti, nella sezione speciale delle PMI innovative. Dai dati aggiornati a marzo 2025, ben 584 imprese già superavano la soglia dei 60 mesi al 18 dicembre 2024 e saranno quindi prontamente cancellate.