Pace fiscale: bufera su condono e scudo penale

di Barbara Weisz

18 Ottobre 2018 15:44

Il decreto fiscale prevedrebbe la possibilità di emersione fino a 100mila euro per ogni tributo e anno di imposta e la non punibilità penale per il riciclaggio: il testo contestato dal M5S.

La materia del contendere sul presunto testo ritoccato del decreto fiscale è la seguente: la versione contestata dal Movimento 5 Stelle contiene uno scudo penale sulle attività all’estero, e un condono su IVA e contributi previdenziali. Non solo: il tetto di 100mila euro, tetto massimo per la dichiarazione integrativa sui redditi, si riferisce alla singola imposta e al singolo anno fiscale o contribuente, per cui ciascuna operazione potrebbe persino quintuplicarsi.

Fermo restando il meccanismo spiegato il 15 ottobre dal Governo: non si può sanare più del 30% di quanto dichiarato. Però, a quanto emerge, questo limite si applica per ogni anno e per ogni imposta.

Quindi, si potrebbero sanare 100mila euro all’anno di IRPEF, altrettanti di IRES, di IVA, ed altrettanti di contributi. E sempre restando entro il paletto del 30%. Per cui, se un contribuente per ipotesi ha dichiarato un imponibile IRPEF di 100mila euro, può integrarlo con altri 30mila euro. Se invece ne ha dichiarati 500mila, può arrivare fino al massimo di 100mila euro. In questi casi, la sanatoria prevede il pagamento di un’aliquota al 20%.

Come detto, questa sanatoria riguarderebbe imposte sui redditi (anche d’impresa), addizionali, IVA, contributi, e anche immobili e attività estere (qui però c’è un dubbio nel dubbio, perché anche nel testo “manomesso” questa parte è cancellata).

Attenzione: questa forma di sanatoria (si paga di fatto un’aliquota più bassa, quindi c’è uno sconto sull’imposta evasa), si applica solo alle somme non dichiarate. Per coloro che invece hanno presentato la dichiarazione dei redditi, e poi non sono riusciti a pagare le imposte (per esempio, interropendo le rate), ci sarebbe invece la rottamazione ter, che non prevede alcuno sconto sulle imposte ma solo (come i provvedimenti dei due anni precedenti) la non applicazione di interessi e sanzioni.

Altro pomo della discordia: la non punibilità penale per una serie di reati come riciclaggio e autoriciclaggio (se connessi all’evasione che viene sanata). Niente sanzioni penali anche per altri reati fiscali, come l’occultamento di scritture contabili, la dichiarazione infedele, e forse anche quella fraudolenta.