Lavoratori distaccati, a domicilio e occasionali: gli obblighi INAIL

di Nicola Santangelo

Pubblicato 2 Maggio 2012
Aggiornato 16 Novembre 2018 09:40

I datori di lavoro hanno precisi obblighi assicurativi contro infortuni e malattie professionali e sono tenuti a denunciare all’INAIL – contestualmente all’inizio dei lavori e con riferimento ad ogni singola sede – la natura delle attività  e le eventuali lavorazioni che comportino rischi di malattie professionali.
Ma come deve comportarsi l’azienda o l’impresa qualora si avvalga della collaborazione di lavoratori distaccati, a domicilio o prestazioni occasionali?

Lavoratori distaccati

Si considerano distaccati quei lavoratori che per necessità  del datore di lavoro vengono posti temporaneamente a disposizione di altri soggetti per l'esecuzione di una specifica attività  lavorativa. Viene definito distaccante il datore di lavoro che invia i propri dipendenti presso terzi e distaccatario il datore di lavoro che riceve in distacco i dipendenti altrui.
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, la circolare 3/2004 del Ministero del Lavoro ha previsto che il premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e delle tariffe applicate al distaccatario.

Lavoro a domicilio

E' considerato lavoratore a domicilio il soggetto che, con vincolo della subordinazione, esegua presso il proprio domicilio o in un locale di cui abbia disponibilità  un lavoro regolarmente retribuito per conto di uno o più datori di lavoro. I lavoratori a domicilio sono parificati agli altri lavoratori. Devono, quindi, essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se svolgono una delle attività  tutelate.

Prestazioni occasionali

L'articolo 61 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 e la circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali definiscono come occasionale i rapporti di collaborazione che hanno durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente il cui compenso non sia superiore a 5.000 euro.

Il committente è tenuto ad effettuare, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all’INAIL, tramite Contact Center Inps/Inail telefonando al numero 803.164, Fax 800.657657 oppure tramite sito Web. La comunicazione deve contenere i propri dati anagrafici ed il codice fiscale, i dati anagrafici ed il codice fiscale del prestatore, il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione, la tipologia dell’attività .