Azionisti a distanza, le novità normative

di Stefano Gorla

6 Aprile 2011 09:00

Cosa cambia per la partecipazione e la votazione nelle assemblee con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 27/2010 sui diritti degli azionisti di società quotate.

Avviene in questo modo una scissione tra il diritto di intervento in assemblea ed il diritto di voto. L’art.135-novies, c.5, del TUF, inserito dal Dlgs 27/2010 stabilisce che il delegato può consegnare o trasmettere una copia, anche su ausilio informatico, della delega, assicurando sotto la propria responsabilità la conformità all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante deve conservare l’originale della delega e essere in grado di provare la veridicità del documento e delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno dopo l’assemblea.

L’art. 2372 del c.c. pone però una serie di limiti all’intervento per procura in un’assemblea di società quotata:

  1. la procura non può essere fatta “in bianco”, ossia deve indicare per iscritto il nome del rappresentante e contenere le istruzioni di voto impartite al delegato;
  2. la procura non può essere attribuita ad amministratori, sindaci e dipendenti della società, nè a società controllate o organi o dipendenti di queste;
  3. l’attività di sollecitazione e raccolta delle deleghe deve essere fatta da soggetti abilitati (banche, società di gestione del risparmio, associazioni di azionisti istituite allo scopo);
  4. la delega è sempre revocabile e può essere conferita solo per assemblee già convocate.

Ma la delega di voto può essere affidata (se previsto dallo statuto) anche ad un rappresentante designato della società, una nuova figura che si limita a registrare le decisioni prese in autonomia dagli azionisti (nuovo art. 135 undecies, c.2 del Tuf). In questo caso è cruciale l’utilizzo della PEC sia da parte dell’azionista che da parte del delegato.