Manovra 2011: Partite IVA inattive, 90 giorni, poi sanzioni

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Luglio 2011
Aggiornato 19 Settembre 2013 14:31

Manovra: i professionisti a partita IVA che non comunicano la cessazione della propria attività entro 30 giorni, hanno ancora 90 giorni per sanare la violazione con una sanzione di 129 euro (un quarto della pena pecuniaria).

Manovra Finanziaria 2011: partite IVA sotto i riflettori. In arrivo l’ultima chiamata da parte del Fisco per tutti i contribuenti che non svolgono attività e che non hanno ancora comunicato la cessazione. Questi risultano essere circa due milioni e hanno a disposizione novanta giorni (a partire dal 6 luglio 2011) per evitare di incorrere in sanzioni troppo onerose e regolarizzare spontaneamente la propria situazione.

Il pagamento in forma ridotta è di 129 euro tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, codice tributo 8110 (“Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del Dpr 633/1972 – Sanatoria di cui all’articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011”).

Ovviamente va indicato nella sezione “Erario ed altro” il relativo numero di partita IVA nel campo “elementi identificativi” e l’anno di cessazione dell’attività nel campo “anno di riferimento”, riportando nella sezione “Contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.

Ricordiamo che la cessazione della propria attività va normalmente comunicata entro 30 giorni, come previsto dall’articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972 e che gli importi delle sanzioni, per chi perderà questo importate appuntamento stabilito dal Dl 98/2011, possono andare da 516 euro (quattro volte più della sanzione “soft”) a 2.065 euro.

La possibilità di usufruire della cessazione “agevolata” entro il 4 ottobre 2011 non vale però nel caso in cui la violazione sia stata già contestata dal Fisco, con atto portato a conoscenza del contribuente.

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