Tratto dallo speciale:

Bonus edilizi: detrazioni d’impresa escluse dall’imponibile

di Teresa Barone

30 Gennaio 2024 10:33

Detrazioni d’imposta connesse a bonus edilizi: una nuova norma di comportamento AIDC le esclude dal calcolo della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Le detrazioni concesse alle imprese nell’ambito dei bonus edilizi e dei lavori di riqualificazione energetica sono escluse dal calcolo della base imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

Lo ha precisato l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), con la norma di comportamento n. 224, relativa alla rilevanza fiscale delle detrazioni edilizie ed energetiche.

Detrazioni edilizie fuori dal calcolo IRES e IRAP

L’AIDC ha spiegato nel provvedimento come le detrazioni d’imposta di cui beneficia l’impresa a fronte delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico o ammodernamento di beni immobili, siano escluse dalla base imponibile IRES e IRAP.

Concretizzandosi in una riduzione dell’imposta alla quale afferisce, la “detrazione d’imposta” ha la stessa natura dell’imposta che viene ridotta. Da ciò deriva, linearmente, l’irrilevanza fiscale della detrazione rispetto alla determinazione della stessa imposta (i.e. detrazione IRES correlata alla determinazione della base imponibile IRES). […] Dall’irrilevanza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito, deriva poi l’irrilevanza fiscale anche ai fini IRAP, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale dispone che non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi “correlati a costi indeducibili”.

Rilevanza fiscale dei bonus edilizi per imprese

A essere considerate irrilevanti, nello specifico, sono sia la destinazione dell’immobile sia le modalità di rilevazione contabile.

Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta.

La detrazione non produce dunque effetti né sul valore fiscale delle spese correlate né sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono.

A prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile, come pure dalla tecnica adottata per la rilevazione nelle scritture contabili, o dall’utilizzo dell’agevolazione in parola, la “detrazione d’imposta” non produce effetti sul valore “fiscale” delle spese a cui essa è correlata, né sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono.

Regole contabili da applicare

Come riporta la norma di comportamento 224/2024 AIDC:

  • a) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene;
  • b) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano – con riguardo a tale aspetto – differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta;
  • c) in caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. All’atto della dismissione del bene, l’impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.