CUD per Autonomi: Certificazione Unica dal 2015

di Noemi Ricci

Pubblicato 18 Settembre 2014
Aggiornato 3 Febbraio 2023 11:38

CUD anche per autonomi e professionisti che effettuano consulenze presso le aziende dal 2015: i dettagli della nuova Certificazione Unica.

Anche i lavoratori autonomi avranno il loro CUD, un nuovo modello denominato Certificazione Unica (CU) verrà trasmesso dalle aziende che figureranno come dei datori di lavoro dei professionisti a questi ultimi e all’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 7 marzo 2015. In attesa di definire il modello definitivo, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ai rappresentanti delle imprese e ai professionisti la bozza del nuovo CUD. In realtà la nuova certificazione non si chiamerà più CUD ma CU poiché il sostituto d’imposta dovrà utilizzarla non solo per i dipendenti ma anche per i lavoratori autonomi.

CUD autonomi

Nel nuovo CUD troveranno dunque spazio anche le ritenute dei lavoratori autonomi, ad esempio dei professionisti che effettuano consulenze presso le aziende. Il nuovo CUD andrà pertanto a sostituire la certificazione dei compensi degli autonomi attualmente fornita semplicemente su carta intestata dell’azienda. D’ora in poi l’azienda figurerà come datore di lavoro del professionista autonomo e dovrà pertanto emettere un CUD nei suoi confronti, anche in caso di una singola consulenza, da inviare anche all’Agenzia delle Entrate.

=> CUD 2014: nuove modalità di consegna

Modello 770

Da sottolineare che per i datori di lavoro permane l’obbligo di presentare il modello 770, anche se alcune informazioni in esso contenuto saranno replicate nel nuovo CUD. La ridondanza di informazioni porterà probabilmente ad una semplificazione del modello 770 ed è stata pensata per aprire la strada al modello 730 precompilato, permettendo una verifica a due vie.

=> Leggi le istruzioni dell’Agenzia sul 730 precompilato

Nuovo CU

Nel nuovo CU saranno presenti i dati relativi ai familiari a carico del lavoratore e il sostituto d’imposta dovrà indicare:

  • i compensi lordi erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta;
  • gli imponibili;
  • le ritenute effettuate a titolo di acconto e a titolo di di imposta;
  • le addizionali regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese;
  • i contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi;
  • i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite.