In caso di vittoria in azione giudiziaria derivante da inadempimento contrattuale, le spese processuali sostenute dai professionisti sono deducibili in quanto inerenti l’attività tuttavia, gli eventuali rimborsi sulle spese ricevuti (oltre alla somma liquidata dal giudice), rientrano nel reddito, e quindi sono soggetti a tassabilità.
Si tratta infatti di reddito di lavoro autonomo che, se erogato da un soggetto a ciò obbligato, sconta la ritenuta d’acconto.
A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106/E del 13 ottobre, in merito ad un contenzioso civile tra una società ed un professionista.
Il professionista, dopo aver vinto la causa si è visto applicare la ritenuta d’acconto sia sulla somma disposta a titolo di “mancati guadagni professionali” (essendo comunque un reddito di lavoro autonomo per l’articolo 6 del Tuir), sia sulla parte relativa alle spese processuali (spese, diritti e onorari).
Dunque, la sentenza non lascia spazio a dubbi: a deducibilità corrisponde tassabilità. Se però il professionista non ha dedotto le spese processuali sostenute, le strade per il recupero della maggiore imposta versata rimangono la dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.