Beni ai soci, agevolazione in scadenza

di Barbara Weisz

17 Novembre 2016 14:19

Entro il 30 novembre si paga la prima rata dell'imposta agevolata sulla cessione di beni ai soci: imposta regole, codici tributo e requisiti.

In attesa di estensione in Legge di Stabilità dell’agevolazione per operazioni effettuate entro il 30 settembre 2017, scade il 30 novembre il termine per la prima rata dell’imposta all’8% per la cessione di beni ai soci. L’acconto è pari al 60% dell’imposta, sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP e riguarda le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2016.

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L’agevolazione si applica a società (in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni) e imprenditori individuali con immobili strumentali che entro maggio hanno optato per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

Le operazioni agevolate: cessioni ai soci di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa oppure dalle stesse società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che si sono trasformate in società semplici entro la stessa data del 30 settembre 2016.

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L’imposta sostitutiva è pari all’8% oppure al 13% nel caso delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, con modalità telematiche (F24 web o F24 online attraverso Fisconline o Entratel, servizi di internet banking tranne in caso di F24 a saldo zero). Entro mercoledì 30 novembre si versa la prima rata del 60%, mentre la scadenza della seconda rata, pari al restante 40%, è il 16 giugno 2017.

I codici tributo:

  • 1836 (imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate, articolo 1, comma 116, legge 208/2015);
  • 1837 (imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate, articolo 1, comma 116, legge 208/2015);
  • 1127 (imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dell’impresa individuale, articolo 1, comma 121, legge 208/2015).