Pagamento fatture detrazioni edilizie con conto cointestato?

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Aprile 2024
Aggiornato 16:59

Franco chiede:

Mia sorella deve pagare alcune fatture per lavori di ristrutturazione. Posso fare io il bonifico, attraverso l’home banking, utilizzando il conto cointestato (con me e nostra mamma) ed inserendo come beneficiaria delle detrazioni mia sorella?

Per il Bonus Ristrutturazioni, l’importante in questi casi è che ci sia corrispondenza fra chi ha sostenuto la spesa e chi utilizza la detrazione.

Visto che il conto corrente dal quale avete effettuato il pagamento (con causale bonifico relativo all’agevolazione di cui all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986) è cointestato, mi pare che l’operazione sia del tutto regolare.

Le detrazioni edilizie possono essere utilizzate da chi ha un idoneo titolo abitativo sull’unità immobiliare e sostiene le spese di ristrutturazione.

Un utile documento di prassi è la guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, in base al quale possono utilizzare le detrazioni:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  •  locatari o comodatari dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

=> Causale bonifico per il bonus ristrutturazioni: TUIR art 16 bis

Quindi, se sua sorella rientra in queste fattispecie può usufruire dell’agevolazione. La cosa importante è che sia intestataria della fattura e abbia sostenuto le spese (anche da un conto cointestato).

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