Secondo i Consulenti del Lavoro il nuovo Redditometro può essere retroattivo nonostante il decreto che lo istituisce e l’Agenzia delle Entrate ribadiscano che l’accertamento sintetico riguardi gli anni d’imposta a partire dal 2009. In alcuni casi, infatti, la maggiore legittima l’opzione.
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Come fare, dunque, per appellarsi al nuovo strumento in sede di contenzioso? Ecco dunque i consigli contenuti nel Parere n.1 del 23 maggio 2013 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: “Come difendersi da un accertamento da Redditometro“.
Retroattività
Per i casi antecedenti il 2009, i Consulenti del Lavoro non escludono l’applicabilità del nuovo redditometro rispetto al vecchio nei casi in cui questa scelta porti a una rideterminazione sintetica del reddito più favorevole al contribuente. L’opzione non è peregrina visto che la legge sul Redditometro (articolo 22 del Dl 78/2010) definisce il vecchio sistema: inadeguato al contesto socio-economico, inefficiente e privo di garanzie per il contribuente.
=>Leggi la posizione delle Entrate sulla retroattività del Redditometro
In materia ci sono anche pronunce della giurisprudenza, come quelle delle Commissione Tributarie Provinciali di Reggio Emilia (2012), di Rimini e di Reggio Emilia (2013): se più favorevole al contribuente, si può applicare il nuovo Redditometro anche a periodi d’imposta precedenti al 2009 (leggi qui).
Queste pronunce sono state contrastate dall’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa, strumento definito dai consulenti del Lavoro privo di qualsiasi valore legale (in realtà era una circolare n.d.r.). Quindi, conclude il parere, il contribuente può sempre chiedere che il nuovo Redditometro sia tenuto in considerazione in sede contenziosa e quindi che un giudice ne valuti eventualmente l’attendibilità.
Elementi da verificare
Bisogna sempre, in via preliminare, controllare: che i dati relativi ai beni che determinano la presunzione di reddito siano corretti: costo sostenuto, mesi di possesso, metri quadri nel caso di un immobile e via dicendo. Secondo elemento importante, l’effettiva disponibilità del bene (la legge prevede infatti sia questa ad essere rilevante, non il possesso.
Ad esempio: per l’acquisto di un’auto da 55mila euro nel 2007 bisogna verificare costo sostenuto, potenza fiscale, anno di immatricolazione, mesi di disponibilità (successivi alla data d’acquisto) e se c’è un leasing o un finanziamento bisogna farlo presente e documentarlo (si considerano solo i canoni o le rate effettivamente pagate).
Cosa fare se la presunzione del Fisco è a nostro svantaggio?
Si può provare a ridurre la rettifica del reddito (eventualmente in sede di accertamento con adesione). Nel caso dell’auto, sostenendo ad esempio che fosse in uso promiscuo, e chiedendo che sia considerata solo la parte indeducibile dal reddito professionale: «questo comporterà la riduzione proporzionale sia dell’incremento patrimoniale che del reddito derivante dal mantenimento». Attenzione: l’auto deve risultare nel libro dei beni ammortizzabili del professionista.
In alternativa, si può rilevare che il denaro per acquisto e mantenimento è stato prelevato dai conti correnti professionali, dimostrandone l’addebito, il che potrebbe configurare una sorta di “finanziamento” dalla sfera professionale a quella privata, magari beneficiando di fidi concessi dall’istituto di credito, a prescindere dall’effettiva deduzione del costo.
Oppure si può dimostrare che il denaro utilizzato non deriva dal reddito ma da eventuali disponibilità liquide, oppure da disinvestimenti. O ancora, dimostrare che si tratta di un prestito concesso da un privato, ad esempio un parente, ma bisogna essere in grado di documentarlo.
Come procedere
Potrebbe essere utile presentare istanza di accertamento con adesione, tentando una rideterminazione del reddito presunto.
Attenzione ai coefficienti (gli indici redditometrici, previsti dal vecchio Redditometro, in base ai quali si ricostruisce il redditi): in genere secondo i consulenti del Lavoro tentare di contestarli è un’arma spuntata, perché la giurisprudenza con poche eccezioni ne riconosce valore di presunzione legale.
E’ utile precisare che questo consiglio si riferisce agli indici del vecchio Redditometro, non alle medie Istat di quello nuovo, che invece sono al centro di ampie contestazioni (leggi qui).
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Se l’accordo con l’ufficio non viene raggiunto, sarà necessario procedere con il ricorso: qui oltre a sollevare eventuali violazioni di diritto commesse con l’emissione dell’avviso di accertamento (da valutare caso per caso), si potranno sviluppare in misura più approfondita gli elementi di merito sopra citati.
Infine, appunto, non sottovalutare lo spunto offerto dall’applicazione del nuovo Redditometro, anche se l’accertamento si riferisce a periodi anteriori al 2009.
numero 1 del 23 maggio 2013