Voluntary disclosure: chiarimenti applicativi

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Ottobre 2015
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:54

Segnalazione in procura, revoca mandato di gestione, ricorso al waiver svizzero, recupero tasse all'estero, UNICO e ravvedimento: chiarimenti applicativi della voluntary disclosure.

Segnalazione in procura, revoca fiduciaria, quadro RW della dichiarazione dei redditi: sono alcuni punti relativi all’applicazione della voluntary disclosure su cui ha fornito chiarimenti la Direzione regionale Lombardia delle Entrate, in risposta a specifici quesiti. Ricordiamo che la norma sulla voluntary disclosure (legge 186/2014) prevede il rimpatrio di capitali detenuti all’estero, o l’emersione di capitali italiani non dichiarati, pagando interamente le relative imposte evase, ma con sconti sulle sanzioni e con una sanatoria penale che assicura la non punibilità dei reati penali connessi all’evasione. A questo proposito, ricordiamo che dal 2 settembre scorso è in vigore il decreto sulla certezza del diritto, attuativo della delega fiscale, che chiarisce come la non punibilità penale si estenda anche ai periodi per i quali non è ancora scattata la prescrizione.

=> Raddoppio termini di accertamento

Segnalazione in Procura

Viene specificato che la procedura di voluntary disclosure attiva automaticamente una segnalazione in Procura, che però non deve in alcun modo allarmare il contribuente: si tratta anzi di comunicazioni a tutela della corretta applicazione della norma per l’emersione dei capitali all’estero, che comporta anche una sanatoria penale.L’Agenzia delle Entrate effettua due diverse comunicazioni alla Procura: una per assicurarsi che non ci siano cause ostative all’applicazione della legge sull’emersione dei capitali all’estero, la seconda, entro 30 giorni dal versamento del dovuto da parte del contribuente, per assicurare la non punibilità dei reati penali connessi all’evasione.

=> Voluntary disclosure: sanatoria penale

Intermediario estero

Altra precisazione, riguarda la possibilità di revocare il mandato di gestione eventualmente già dato a una fiduciaria italiana, lasciando il capitale emerso in Svizzera e utilizzando la procedura del modello waiver. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello waiver, da utilizzare per incaricare l’intermediario finanziario alla trasmissione dei dati al Fisco italiano. L’autorizzazione all’intermediario estero tramite waiver è dunque un’opzione a disposizione del contribuente che ha aderito alla voluntary, in alternativa al mandato a una fiduciaria italiana, che può essere esercitata anche revocando un precedente mandato.

Recupero imposte

La voluntary disclosure non consente invece il recupero delle imposte eventualmente pagate all’estero, o dell’euro ritenuta applicata. In questi casi, la strada da percorrere per il contribuente è il credito d’imposta in dichiarazione, dopo un ravvedimento operoso. In pratica, il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, sana le violazioni pregresse, presenta una dichiarazione integrativa a sfavore e chiede l’eventuale credito di imposta.

Immobili in nero

Infine, c’è un effetto della voluntary disclosure sulle operazioni di compravendita di case non dichiarate o parzialmente in nero. Nel momento in cui il compratore dell’immobile fa emergere l’operazione irregolare, il venditore risponde fiscalmente della differenza incassata in contanti.

Ravvedimento

Ricordiamo che la possibilità di aderire alla disclosure è stata prorogata fino al 30 novembre; ci sarà poi un altro mese di tempo per presentare la documentazione.

=> Proroga voluntary disclosure

La proroga, ha un effetto sulla dichiarazione dei redditi, in particolare sulla compilazione del quadro RW di UNICO, relativo agli investimenti all’estero. Chi aderisce alla voluntary disclosure dopo il 30 settembre, ma aveva già presentato UNICO (per il quale la scadenza era fine settembre), può ricorrere al ravvedimento operoso, relativamente al quadro RW, entro 90 giorni, pagando 32 euro (un ottavo della sanzione base di 258 euro).