La novità più rilevante in materia di ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) è rappresentata dalla nuova classificazione Ateco. Entrata in vigore dallo scorso primo gennaio, a partire dal primo aprile è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Ci sono poi le consuete revisioni per adeguare gli ISA alle evoluzioni dei comparti economici e alle variazioni congiunturali, e la definizione dei criteri per riconoscere i benefici premiali, invariati rispetto all’anno precedente. Infine, le modifiche ai modelli.
Vediamo tutte queste novità come esposte nella circolare 11/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
I nuovi Codici Ateco
La nuova classificazione Ateco non comporta nuovi obblighi per il contribuente, nel senso che non è necessario presentare una dichiarazione di variazione dell’attività svolta in presenza del cambiamento dei codici. Se però il contribuente ritiene che ci sia una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, può comunicarlo al fisco inviando la Comunicazione Unica oppure, se non è iscritto al Registro delle imprese, uno dei seguenti modelli:
- società, enti, associazioni: modello AA7/10;
- imprese individuali, lavoratori autonomi: modello AA9/12;
- enti non commerciali, associazioni: modello AA5/6;
- identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente: modello ANR/3.
La revisione ISA
I nuovi codici Ateco hanno influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA. Sono stati modificati 14 indici del comparto del commercio al dettaglio, in recepimento del nuovo criterio di classificazione non più basato sul canale di vendita ma sulla tipologia di prodotti. Sono conseguentemente anche stati eliminati alcuni ISA, ad esempio CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”.
Per quanto riguarda la revisione biennale e i correttivi legati alla congiuntura, tutte le disposizioni sono contenute rispettivamente nel decreto ministeriale 31 marzo 2025 e nel decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 24 aprile 2025.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025 definisce invece modalità e condizioni in presenza per i benefici premiali 2024, senza introdurre novità rispetto ai meccanismi di funzionamento del regime premiale previsto per il periodo d’imposta 2023.
Le novità della modulistica
Infine la modulistica. Innanzitutto, è stata aggiornata in base alla nuova classificazione Ateco. I contribuenti possono consultare sul portale dell’Istat la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025. Ci sono poi modifiche che riguardano specifici quadri contabili che recepiscono una serie di normative.
- Quadri F ed H: recepiscono la maxideduzione IRPEF prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 216/2023, una maggiorazione del 20% costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, incrementato di un ulteriore 10% in relazione a nuove assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Per sterilizzare tali possibili effetti negativi sul punteggio ISA, nei righi H11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato” e F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività dell’impresa”, non devono essere indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni.
- Quadro F: è stato eliminato il campo 2 del rigo F08 “Adeguamento valore esistenze iniziali”. E sono state inserite note di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 per recepire le novità di riforma fiscale relative a valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali.
L’acquisizione dei dati
Il fisco infine raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”) e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della corretta applicazione degli indici. I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA, ma comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso. Attenzione: coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale, pur a fronte dell’esclusione dall’applicazione degli ISA devono comunque presentare il modello e procedere all’acquisizione dei dati precalcolati.