Ufficiale la proroga al 31 dicembre per fare fronte al caos normativo legato all’estensione dell’obbligo di domicilio digitale – tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) – per gli amministratori di società. Lo aveva anticipato il Consiglio nazionale dei Commercialisti e lo ha confermato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Tutto nasce dal fatto che le Camere di Commercio contestavano l’interpretazione del MIMIT in base alla quale l’adempimento andava portato a termine entro il 30 giugno, ritenendo non vincolante tale termine (indicato nei mesi scorsi con apposita Nota ministeriale) ed evidenziando che non sono previste sanzioni di legge per gli eventuali inadempienti. Da qui la decisione di attuare uno slittamento a fine 2025, su sollecitazione delle associazioni di categoria, attuata mercoledì 25 giugno tramite una nuova nota ministeriale:
La nota fa seguito alla comunicazione ministeriale del 12 marzo 2025, con cui questo Ministero aveva inteso trasmettere al Sistema camerale prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore in seno alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, comma 860), avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.Alla luce di talune segnalazioni pervenute all’Amministrazione, la nuova comunicazione dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per il primo adempimento dell’obbligo da parte delle imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.
Domicilio digitale per amministratori di società
Il punto di partenza è un articolo della Legge di Bilancio 2025. Il comma 860 della legge 207/2024, introduce l’obbligo di PEC per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Il MIMIT aveva emanato un primo documento di prassi (la nota 12 marzo 2025) che forniva una serie di dettagli operativi e, fra le altre cose, prevedeva specifiche regole sulla decorrenza di questo obbligo:
Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
Per le società costituite nel 2025, il ministero faceva coincidere l’obbligo con l’iscrizione al Registro delle Imprese. Per quelle già costituite, in mancanza di una previsione specifica inserita nella normativa primaria, la Nota ministeriale dello scorso marzo stabiliva invece il termine del 30 giugno. Adesso la nuova nota prevede il differimento al 31 dicembre.
I termini di legge
Unioncamere si era subito opposta a questa interpretazione, tanto che diverse Camere di Commercio avevano pubblicato sui rispettivi portali il seguente avviso:
si comunica, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso, che, diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie, non sussiste alcun termine del 30 giugno 2025 nè è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che alla data del 1 gennaio 2025 rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria che non provvedano entro il 30 giugno 2025 ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. art. 1, comma 860 L. 207/2024. La norma, infatti, nulla dispone al riguardo.
In sintesi il sistema camerale fa prevalere la norma primaria rispetto alla nota ministeriale. Era comunque necessario un chiarimento definitivo e condiviso per evitare confusione. Ecco perchè il MIMIT ha deciso di procedere con il rinvio al 31 dicembre.