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CPB: credito IVA senza visto di conformità

di Barbara Weisz

26 Febbraio 2025 10:56

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L'adesione al CPB consente l'esonero dal visto di conformità per la compensazione IVA nel 2025 entro il limite massimo di 70mila euro.

I contribuenti che hanno aderito a Concordato Preventivo Biennale per il primo biennio di applicazione 2024-2025 possono avvalersi dell’esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA a partire dall’anno di imposta 2024. Quindi, con riferimento al credito che emerge dal modello IVA 2025.

La precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata sul sui sito e riguardante l’applicazione dell’articolo 9, comma 11, del decreto legge 50/2017.

Agevolazioni IVA legate al Concordato preventivo biennale

La norma in questione prevede, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70mila euro e dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70mila euro annui.

La precisazione dell’AdE riguarda il coordinamento di questo beneficio con le regole del CPB. Questo strumento, introdotto dalla Riforma Fiscale, prevede un determinato imponibile sul quale pagare le tasse per l’intero biennio, indipendentemente dal fatturato reale. Il contribuente può scegliere se accettare o meno.

L’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo 13/2024, riconosce l’esonero dal visto di conformità per i periodi d’imposta oggetto del Concordato. Adesso si chiarisce che l’applicazione può partire dal primo anno di decorrenza del CPB.

Con riferimento al biennio 2024-2025, quindi, si può applicare già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024, applicando il limite più elevato di 70mila euro.

Il motivo è che l’adesione al CPB viene effettuata nel corso di tale primo anno e, pertanto, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA.

Di conseguenza, non si verifica quel “gap” temporale rispetto ai modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle agevolazioni IVA per chi ottiene determinati punteggi.